Art. 74 — Consigli di aiuto sociale

Nel capoluogo di ciascun circondario e' costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale. Il consiglio di aiuto sociale ha personalita' giuridica, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, puo' essere disposta la fusione di piu' consigli di aiuto sociale in un unico ente. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

  • 1)con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;
  • 2)con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;
  • 3)((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124));
  • 4)con i fondi ordinari di bilancio;
  • 5)con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo. Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalita' del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.

Testo vigente dal 10 novembre 2018

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 184/1984

    Questione inammissibile
    27 giugno 1984

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost., dell'art. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, anche in relazione alla tabella A allegata alla stessa legge, imponendo al magistrato di sorveglianza (nella specie a quello addetto all'ufficio di sorveglianza di Pescara) una attività itinerante esasperata, precludono e comunque menomano l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie di tale magistrato. Dette questioni infatti sono già state dichiarate inammissibili, rientrando nella discrezionalità del legislatore e non quindi nella competenza del giudice delle leggi operare scelte nell'ambito di complessi normativi. - S. n. 103/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/1984

    Questione inammissibile
    11 aprile 1984

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme dell'ordinamento penitenziario riguardanti le funzioni del magistrato di sorveglianza in ordine ai reclami dei detenuti in materia di lavoro ed alle richieste di remissione del debito, trattandosi di procedimenti nei quali il magistrato esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali. - cfr. O.n. 87/1978.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018. 30 parole tolte, 10 parole aggiunte.

3) tolto: con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art74 · fonte del testo

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