Art. 60 — Istituti di custodia preventiva

Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali. Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorita' giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario. Le case mandamentali e circondariali assicurano altresi' la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorita' di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito. Puo' essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per piu' mandamenti o circondari.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art60 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari