Art. 18-bis — Colloqui a fini investigativi

Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facolta' di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalita' organizzata. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis, l'autorizzazione ai colloqui e' rilasciata:

  • a)quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;
  • b)quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono anno- tate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorita' competente al rilascio. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non e' richiesta, e del colloquio e' data immediata comunicazione all'autorita' ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3. La facolta' di procedere a colloqui personali con detenuti e internati e' attribuita, senza necessita' di autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati ((nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater)), del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 21 aprile 2015

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Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2015

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 2005 al 21 aprile 2015. 1 parola tolta, 6 parole aggiunte.

… detenuti e internati e' attribuita, senza necessita' di autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia aggiunto: e antiterrorismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis … persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, tolto: comma aggiunto: commi 3-bis aggiunto: e 3-quater, del codice di procedura penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art18bis · fonte del testo

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