Art. 21-bis — Assistenza all'esterno dei figli minori

Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre. 89

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

89

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge".

Testo vigente dal 26 luglio 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 174/2018

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 2018

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., l'art. 21-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, dell'ordin. penit., non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge. La disposizione censurata dal magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi, interpretata in base a quanto disposto dagli artt. 4-bis e 58-ter indicati, comporta che l'accesso al beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli minori sia soggetto a requisiti differenziati, a seconda che il detenuto sia stato condannato per uno dei delitti elencati all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter o 1-quater (delitti c.d. di prima, seconda e terza fascia), nonché a seconda della condizione in cui si trovi in punto di collaborazione con la giustizia. Mentre per le detenute per uno dei delitti c.d. di seconda e terza fascia l'accesso al beneficio è subordinato, alternativamente, allo sconto di pena previsto o alla collaborazione attiva con la giustizia, per quelle di prima fascia tale ultimo requisito è imprescindibile (salvo che sia inesigibile, impossibile, o irrilevante), cosicché, in sua assenza, la condannata non potrà accedere al beneficio quand'anche abbia scontato una parte della pena. Tramite il ricorso a presunzioni assolute insuperabili, la norma censurata impedisce all'amministrazione penitenziaria prima, e al giudice poi, di valutare la concreta sussistenza di esigenze di difesa sociale, da bilanciare con il migliore interesse del minore in tenera età ad un rapporto quanto più possibile normale con il genitore. La pronuncia di accoglimento non pregiudica le esigenze di difesa sociale sottese alla previsione di limiti all'accesso al beneficio di cui all'art. 21-bis ordin. penit. per i condannati per taluno dei reati elencati all'art. 4-bis della medesima legge, la cui concessione resta pur sempre affidata al prudente apprezzamento del magistrato di sorveglianza, chiamato ad approvare il provvedimento disposto dall'amministrazione penitenziaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 504 del 1995 ). L'incentivazione alla collaborazione con la giustizia, quale strategia di contrasto con la criminalità organizzata, può perseguirsi impedendo la fruizione di benefici penitenziari, ma solo a condizione che non finisca per incidere anche su terzi, e in particolare su soggetti, come i minori in tenera età, ai quali la Costituzione esige siano garantite le condizioni per il migliore e più equilibrato sviluppo psico-fisico. ( Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014 ). L'interesse del minore a beneficiare in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilevo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, pur non essendo irragionevolmente recessivo rispetto a esse; occorre quindi che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto, e non già collegata ad indici presuntivi che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni. ( Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014 ).

    Art. 21-bis Ordinamento penitenziario · Art. 21 Ordinamento penitenziario · Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 58-ter Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2001 al 26 luglio 2018. 1 parola tolta.

… tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. tolto: 3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre … e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padreaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art21bis · fonte del testo

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