Art. 58-ter — Persone che collaborano con la giustizia

I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30- ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno ((dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater)) dell'articolo 4- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.

Testo vigente dal 8 agosto 2009

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 122/2022

    Altra decisione
    13 maggio 2022

    rinvia all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Direttore della C…

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 58-ter Ordinamento penitenziario

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  • Ordinanza n. 97/2021

    Altra decisione
    11 maggio 2021

    È rinviata all'udienza pubblica del 10 maggio 2022 - con sospensione del giudizio a quo - la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU, degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come conv., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. La disciplina censurata non consente di concedere il beneficio penitenziario della liberazione condizionale al condannato all'ergastolo per delitti "ostativi" di "contesto" mafioso, che non collabora utilmente con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni di carcere (anche grazie a provvedimenti di liberazione anticipata), sulla base di una presunzione assoluta - non superabile se non per effetto della suddetta collaborazione - di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata. In tal modo si prefigura uno scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario, che nel caso di specie può costituire una "scelta tragica" tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli. Benché la collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale, mantiene il proprio positivo valore e non è affatto irragionevole, essa non è compatibile con la Costituzione se e in quanto risulti l'unica possibile strada del condannato all'ergastolo per accedere alla liberazione condizionale, perché è necessario che essa possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza, sulla base dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo. Sarà quindi necessaria l'acquisizione di congrui e specifici elementi, tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino. Un intervento meramente "demolitorio" potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa. Appartiene perciò alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, scelte fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione; nonché valutare se intervenire sugli altri reati ostativi, relativi alla criminalità terroristica, a quelli contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale. ( Precedenti citati: sentenze 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 135 del 2003, n. 273 del 2001, n. 68 del 1995, n. 39 del 1994, n. 306 del 1993 e n. 274 del 1983 ). L'accesso alla liberazione condizionale, nell'evoluzione legislativa effetto della giurisprudenza costituzionale, fondata su principi su cui si è andata formando anche la Corte EDU in tema di pena perpetua, ha accentuato il proprio ruolo di fattore di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico dell'ergastolo (il suo essere una pena senza fine), da una parte, e l'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato, dall'altra. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 1997, n. 168 del 1994, n. 274 del 1983, n. 264 del 1974 e n. 204 del 1974 ). L'appartenenza a una associazione di stampo mafioso implica, di regola, un'adesione stabile a un sodalizio criminoso, fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 del 2011 e n. 231 del 2011; ordinanza n. 136 del 2017 ). La Corte costituzionale può disporre il rinvio del giudizio in corso e fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018 ).

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2001 al 8 agosto 2009. 3 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati tolto: nel comma 1 aggiunto: nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58ter · fonte del testo

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