Art. 51-bis — Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà

(( Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilita' della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.

Testo vigente dal 10 novembre 2018

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 139/2003

    Questione infondata
    24 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in caso di sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, subordina la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale al mero computo della pena e non anche alla valutazione di ogni altro elemento di meritevolezza. Proprio in ossequio al principio della funzione rieducativa della pena, infatti, la denunciata disciplina è stata introdotta tenendo conto dell'esigenza di non interrompere automaticamente, quale che sia l'entità della pena da espiare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la misura alternativa in corso, ferma restando, però, la condizione generale di ammissibilità dell'affidamento in prova, rappresentata dal limite di pena ancora da espiare stabilito nella misura di tre anni dall'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario. Eliminando tale condizione di ammissibilità in ogni caso in cui il condannato affidato in prova venga raggiunto da un nuovo titolo di esecuzione, si vanificherebbe una precisa scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, paradossalmente e irragionevolmente favorendo il condannato già affidato in prova ed ancora in esecuzione della pena al sopravvenire del nuovo titolo rispetto a chi si trovi ad espiare una pena detentiva per la prima volta o successivamente all'esaurimento di un precedente rapporto esecutivo.

    Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 96/2000

    Questione inammissibile
    7 aprile 2000

    Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 bis della legge 25 luglio 1975 n. 354, denunziato in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 32 e 101 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova in casi particolari, qualora il Tribunale di sorveglianza accerti l'andamento positivo del programma terapeutico seguito dal condannato.

    Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

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  • Sentenza n. 386/1989

    Illegittimità dichiarata
    11 luglio 1989

    È inammissibile, per irrilevanza,la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., e relativa all' art. 51-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'art. 15, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non esclude le pene già positivamente espiate dal cumulo di pene detentive da cui dipende la prosecuzione o la sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale in corso di esecuzione.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 11 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' · Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 15 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2014 al 10 novembre 2018. 62 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Quando, durante tolto: l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semiliberta' aggiunto: l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo tolto: di esecuzione di aggiunto: esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero aggiunto: competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianzatolto: , formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tolto: se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, aggiunto: se rileva che permangono le condizioni di tolto: cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, aggiunto: applicabilita' della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione tolto: della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione aggiunto: e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art51bis · fonte del testo

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