Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in caso di sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, subordina la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale al mero computo della pena e non anche alla valutazione di ogni altro elemento di meritevolezza. Proprio in ossequio al principio della funzione rieducativa della pena, infatti, la denunciata disciplina è stata introdotta tenendo conto dell'esigenza di non interrompere automaticamente, quale che sia l'entità della pena da espiare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la misura alternativa in corso, ferma restando, però, la condizione generale di ammissibilità dell'affidamento in prova, rappresentata dal limite di pena ancora da espiare stabilito nella misura di tre anni dall'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario. Eliminando tale condizione di ammissibilità in ogni caso in cui il condannato affidato in prova venga raggiunto da un nuovo titolo di esecuzione, si vanificherebbe una precisa scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, paradossalmente e irragionevolmente favorendo il condannato già affidato in prova ed ancora in esecuzione della pena al sopravvenire del nuovo titolo rispetto a chi si trovi ad espiare una pena detentiva per la prima volta o successivamente all'esaurimento di un precedente rapporto esecutivo.
Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale