(Visite al minore infermo ((o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravita'))). In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ((ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,)) la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo ((o il figlio affetto da handicap grave)). In caso di ricovero ospedaliero, le modalita' della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ((o di figlio affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,)) ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalita' operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute. ((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104))

Testo vigente dal 8 maggio 2015

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Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2011 al 8 maggio 2015. 1 parola tolta, 129 parole aggiunte.

aggiunto: (Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravita'). In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, aggiunto: ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse … del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo aggiunto: o il figlio affetto da handicap grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalita' della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. tolto: 2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, aggiunto: o di figlio affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o … ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di saluteaggiunto: . 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art21ter · fonte del testo

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