Ordinamento penitenziario

Art. 38 — Infrazioni disciplinari

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento. Nessuna sanzione puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale e' ammesso ad esporre le proprie discolpe. Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravita' del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto. Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalita'.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art38 · fonte del testo

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