Ordinamento penitenziario

Art. 30-ter — Permessi premio

Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non puo' superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. 114 COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203. Per i condannati minori di eta' la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione. ((Nel caso di condannati minori di eta' per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione)). L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. 30 La concessione dei permessi e' ammessa:

  • a)nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;
  • b)nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
  • c)nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; 37
  • d)nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, la concessione e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. 33 121 Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo. Il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis. 107 114 La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali.
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale con sentenza 2-6 giugno 1995, n. 227 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1995, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.

Corte Costituzionale

33

La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403, (in G.U. 1a s.s. 24/12/1997, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1999, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 4, lettera c) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Corte Costituzionale

107

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio - 12 giugno 2020, n. 113 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/2020 n. 25), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziche' prevedere a tal fine il termine di quindici giorni".

114

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 18-06-2020 a seguito della soppressione della lettera c), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che disponeva le modifiche dei commi 1 e 7 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. medesimo.

Corte costituzionale

121

La Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio - 7 marzo 2025, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 12/03/2025, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta')".

Testo vigente dal 17 dicembre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 24/2025

    Ha colpito questo articolo
    7 marzo 2025

    Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che esclude i rigidi automatismi e richiede, invece, una valutazione individualizzata e caso per caso; ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti l’opzione repressiva finirebbe, infatti, per relegare nell’ombra il profilo rieducativo. Gli automatismi in materia di revoca o preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative conseguenti alla commissione di nuovi reati da parte del condannato sono, pertanto – in via tendenziale – costituzionalmente illegittimi, in ragione della necessità che il giudice della sorveglianza valuti il significato concreto del fatto rispetto al percorso trattamentale del condannato e alla sua eventuale persistente pericolosità sociale. (Precedenti: S. 173/2021 - mass. 44142; S. 56/2021 - mass. 43735; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 189/2010 - mass. 34691; S. 257/2006; S. 436/1999 - mass. 25027; S. 403/1997; S. 173/1997 - mass. 23293; S. 186/1995 - mass. 21447).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 27, commo secondo e terzo, Cost., l’art. 30-ter, comma 5, della legge n. 354 del 1975, ai sensi del quale la concessione dei permessi premio è ammessa, nei confronti dei soggetti che, durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive, hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva, soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Rimeditata la sentenza n. 296 del 1997 – che aveva risolto nel senso della non fondatezza le medesime questioni –, tenendo conto dell’evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale, la disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto viola i principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e della necessaria finalità rieducativa della pena. Sotto il primo profilo, infatti, il citato precedente risulta distonico rispetto alle declinazioni che la Corte EDU, il diritto UE e la giurisprudenza costituzionale hanno conferito, nel frattempo, alla presunzione di non colpevolezza, da estendersi a tutti i procedimenti giudiziari nei quali possa assumere una qualche rilevanza un fatto di reato addebitato alla persona in un procedimento penale, ma in quella sede non ancora definitivamente accertato. Confligge, quindi, con tale principio la disposizione censurata che obbliga il magistrato di sorveglianza all’adozione di un provvedimento negativo a carico dell’interessato, per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del PM, sottraendogli ogni margine di apprezzamento sulla consistenza della notitia criminis e impedendogli di ascoltare l’imputato e il suo difensore. Sotto il secondo profilo, il censurato automatismo – azzerando ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza sul percorso trattamentale del detenuto e sulla sua eventuale persistente pericolosità sociale, per un lasso di tempo non trascurabile – confligge anche col principio della necessaria finalità rieducativa della pena e, in particolare, con la necessità di una valutazione individualizzata e caso per caso, richiesta per la concessione dei benefici penitenziari. Il venir meno dell’automatismo non esclude che, nell’accertare la regolare condotta del condannato, il magistrato di sorveglianza debba tener conto anche di eventuali notitiae criminis, essendo, tuttavia, essenziale che quest’ultimo possa valutare liberamente le condotte e, pur in presenza di una condanna definitiva del richiedente, valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi della difesa).

    Art. 30-ter Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 450/1998

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1998

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 4, lettera c) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presiden…

    Art. 30-ter Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 403/1997

    Ha colpito questo articolo
    17 dicembre 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31, comma 2, Cost., l'art. 30-ter, comma 5, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni, in quanto - posto che è stato più volte sottolineato come l'assoluta parificazione tra adulti e minori in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei minori può confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne - la disposizione impugnata compromette irrimediabilmente, in quanto applicata indifferenziatamente ai minori, le specifiche esigenze costituzionali che debbono informare il diritto penale minorile. - S. nn. 125/1992, 168/1994, 109 e 296/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 24 cost. · Art. 30-ter Ordinamento penitenziario · Art. 9 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' · Art. 79 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 17 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 13 marzo 2025 — 17 dicembre 2025per 9 mesi
  3. 31 dicembre 2022 — 13 marzo 2025per 2 anni
  4. 31 ottobre 2022 — 31 dicembre 2022per 2 mesi
  5. 18 giugno 2020 — 31 ottobre 2022per 2 anni
  6. 20 agosto 2013 — 18 giugno 2020per 7 anni
  7. 8 agosto 2009 — 20 agosto 2013per 4 anni
  8. 8 gennaio 1999 — 8 agosto 2009per 11 anni
  9. 25 dicembre 1997 — 8 gennaio 1999per un anno
  10. 15 giugno 1995 — 25 dicembre 1997per 3 anni
  11. 13 luglio 1991 — 15 giugno 1995per 4 anni
  12. 7 aprile 1990 — 13 luglio 1991per un anno
  13. 31 ottobre 1986 — 7 aprile 1990testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2025 al 17 dicembre 2025. 45 parole aggiunte.

… la durata complessiva non puo' eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione. aggiunto: Nel caso di condannati minori di eta' per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante del programma di trattamento e deve …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30ter · fonte del testo

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