Ordinamento penitenziario

Art. 50 — Ammissione alla semilibertà

Possono essere espiate in regime di semiliberta' la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non e' affidato in prova al servizio sociale. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo l'espiazione di almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4- bis, di almeno due terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis puo' essere ammesso al regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta' della pena. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella societa'. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni di pena. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella vita sociale, la semiliberta' puo' essere altresi' disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. 103 Se l'ammissione alla semiliberta' riguarda una detenuta madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. 61

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

61

La Corte Costituzionale con sentenza 5-16 marzo, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

Corte Costituzionale

103

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 74 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semiliberta', ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50".

Testo vigente dal 30 aprile 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 74/2020

    Ha colpito questo articolo
    24 aprile 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni, in quanto miranti a conseguire un intervento sostitutivo che implicherebbe scelte politiche riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Il rimettente formula un petitum all'apparenza meramente ablativo ma, in fatto, si duole della difformità di quanto previsto dalla disposizione censurata rispetto alle due ipotesi evocate come tertia comparationis. La rimozione dei vulnera costituzionali non implica, dunque, alcuna scelta discrezionale nell'ambito di un ventaglio di possibili alternative, restando i contenuti della pronuncia volta a ripristinare la legalità costituzionale in assunto violata tracciati dalle coordinate del sistema vigente e, segnatamente, dalla disciplina dei citati tertia comparationis. ( Precedente citato: sentenza n. 41 del 2018 ).

    Art. 50 Ordinamento penitenziario

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  • Sentenza n. 78/2007

    Ha colpito questo articolo
    16 marzo 2007

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 50 Ordinamento penitenziario · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 338/2008

    Questione infondata
    10 ottobre 2008

    È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i condannati per uno dei reati indicati nel comma 1 dell'art. 4- bis della stessa legge possano essere ammessi al regime di semilibertà solo se abbiano espiato i due terzi della pena, anche quando il residuo non eccede i tre anni. Invero, posto che secondo il rimettente la norma censurata sarebbe irragionevole in quanto, a parità di pena da scontare, consente ai condannati per reati compresi nell'elenco dell'art. 4- bis legge cit. di accedere al regime più favorevole dell'affidamento in prova, ma non a quello, meno favorevole della semilibertà, deve ritenersi che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (recante modifiche all'art. 656 cod. proc. pen. ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.), non sussiste una completa parificazione dei due istituti in questione. Infatti, la diversa disciplina, che aggrava la posizione dei condannati per i reati inseriti nel catalogo dell'art. 4- bis rispetto agli altri, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova, non è irragionevole in quanto trova una doppia giustificazione, frutto di fattori convergenti: in positivo, nella maggiore gravità dei delitti indicati nella norma; in negativo, nell'impossibilità di una ragionevole previsione che il soggetto non commetterà altri reati. - Sulla non omogeneità del regime dell'affidamento in prova e della semilibertà v., citata, sentenza n. 100/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 50 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2009 al 30 aprile 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 74 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semiliberta', ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50".

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art50 · fonte del testo

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