ORDINAMENTO PENITENZIARI La questione sollevata riguarda solo una delle possibili situazioni del lavoratore detenuto, quella, cioè, del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Tale fattispecie presenta delle peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto (esso trae origine da un obbligo legale e si propone la finalità della redenzione o del riadattamento del detenuto e non quella del profitto dell'amministrazione; la mano d'opera è, talvolta, non qualificata, disomogenea, e i prodotti non sempre curati). Siffatto genere di lavoro non può ritenersi identico a quello ordinario. E tuttavia, non può affermarsi che esso non debba essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Ed, in effetti, la norma censurata stabilisce solo una determinazione nel minimo del relativo trattamento economico, ma la disciplina vigente non esclude l'osservanza del criterio della relazione con la quantità e qualità del lavoro prestato, ne' dei bisogni della famiglia di chi lavoro. Del resto, non può del tutto escludersi che, trattandosi di diritto soggettivo, il lavoratore possa adire il giudice del lavoro perché disapplichi l'atto determinativo della mercede, se questo importi violazione dei suddetti precetti costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 22 della L. 26 luglio 1975, n. 354).
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 22 Ordinamento penitenziario