Art. 22 — Determinazione della remunerazione

La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.

Testo vigente dal 10 novembre 2018

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1087/1988

    Questione infondata
    13 dicembre 1988

    ORDINAMENTO PENITENZIARI La questione sollevata riguarda solo una delle possibili situazioni del lavoratore detenuto, quella, cioè, del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Tale fattispecie presenta delle peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto (esso trae origine da un obbligo legale e si propone la finalità della redenzione o del riadattamento del detenuto e non quella del profitto dell'amministrazione; la mano d'opera è, talvolta, non qualificata, disomogenea, e i prodotti non sempre curati). Siffatto genere di lavoro non può ritenersi identico a quello ordinario. E tuttavia, non può affermarsi che esso non debba essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Ed, in effetti, la norma censurata stabilisce solo una determinazione nel minimo del relativo trattamento economico, ma la disciplina vigente non esclude l'osservanza del criterio della relazione con la quantità e qualità del lavoro prestato, ne' dei bisogni della famiglia di chi lavoro. Del resto, non può del tutto escludersi che, trattandosi di diritto soggettivo, il lavoratore possa adire il giudice del lavoro perché disapplichi l'atto determinativo della mercede, se questo importi violazione dei suddetti precetti costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 22 della L. 26 luglio 1975, n. 354).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 22 Ordinamento penitenziario

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  • Ordinanza n. 291/1986

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1986

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della l. 26 luglio 1975, n. 354 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - "nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le mercedi da corrispondere per il lavoro prestato dai detenuti sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati". E ciò in quanto, dalle motivazioni delle ordinanze di rinvio (che non contengono alcun accenno alla rilevanza di tali questioni), l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimità costituzionale, con la conseguenza che le questioni stesse risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953. - S. nn. 256/1982, 92/1973 e 65/1964.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 22 Ordinamento penitenziario · Art. 23 Ordinamento penitenziario

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  • Ordinanza n. 166/1984

    Questione inammissibile
    7 giugno 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 27, comma terzo, e 36 Cost., degli artt. 22, comma primo, e 23, comma primo, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui assicurano al detenuto che lavora una remunerazione da calcolarsi sulla base di una mercede che può essere inferiore, fino ad un terzo, a quella della tariffe sindacali, trattandosi di questione sollevata nel corso di procedimenti instaurati a seguito di reclami in materia di lavoro, privi di carattere giurisdizionale. - S. n. 103/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 36 cost. · Art. 22 Ordinamento penitenziario

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1986 al 10 novembre 2018. 211 parole tolte, 17 parole aggiunte.

tolto: Le mercediaggiunto: La remunerazione per ciascuna categoria di tolto: lavoranti sono equitativamente stabilite aggiunto: detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro tolto: effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore aggiunto: prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi tolto: di lavoro. A tale fine e' costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti. 4. La commissione stabilisce, altresi', il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalita' di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinarioaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art22 · fonte del testo

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