Ordinamento penitenziario

Art. 21 — Lavoro all'esterno

I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 114 Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

114

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 10-11-2018 a seguito della soppressione della lettera b), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che disponeva la modifica del comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. medesimo.

Testo vigente dal 31 dicembre 2022

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. 69 parole tolte.

… provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. tolto: Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 10-11-2018 a seguito della soppressione della lettera b), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che disponeva la modifica del comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. medesimo.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art21 · fonte del testo

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