Ordinamento penitenziario

Art. 30 — Permessi

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati puo' essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. ((Agli imputati il permesso e' concesso dall'autorita' giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.)) Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non piu' di dodici, e' punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo e' punito in via disciplinare.

Testo vigente dal 10 novembre 2018

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1984

    Questione infondata
    29 marzo 1984

    L'ordinamento vigente offre la possibilità al detenuto di completare gli studi universitari e di sostenere i relativi esami anche senza ottenere il permesso di allontanarsi dall'istituto di pena, prevedendo che vengano stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. Le differenze che possono verificarsi nel rilascio dei permessi derivano da circostanze di mero fatto e non da discriminazioni operate dalla norma (e, comunque, non assumono alcun rilievo nella fattispecie prospettata).Non è fondata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 27, comma terzo, 34, comma terzo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma secondo, l. 26 luglio 1975, n. 354 (modificato dall'art. 1 l. 20 luglio 1977, n. 450) nella parte in cui prevede la concessione ai detenuti del permesso di allontanarsi dal luogo di detenzione solo "per eventi familiari di particolare gravità".

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 34 cost. · Art. 30 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1977 al 10 novembre 2018. 59 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso e' concessotolto: , durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorita' giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 aggiunto: dall'autorita' giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura tolto: degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si e' svolto il procedimento di appello aggiunto: ai sensi dell'articolo 11. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'. Il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30 · fonte del testo

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