Art. 58-quater — Divieto di concessione di benefici

L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. 6297 La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma. (39 A) 97 Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2. 97 131 I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni. 88 99 Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se gia' concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale. 62

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

39 A

La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre-1 dicembre 1999, n. 436 (in G.U. 1a s.s.09/12/1999, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Corte Costituzionale

62

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n.79 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) come modificata dal Comunicato 5-16 marzo 2007, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2007, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.

Corte Costituzionale

88

La Corte Costituzionale con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2018 n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2018 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato".

Corte Costituzionale

97

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio - 18 luglio 2019, n. 187 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2019, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater; [...] dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".

Corte Costituzionale

99

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 ottobre - 8 novembre 2019, n. 229 (in G.U. 1ª s.s. 13/11/2019, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato".

Corte Costituzionale

131

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio - 24 luglio 2026, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 29/07/2026, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziche' «per un periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2»".

Testo vigente dal 30 luglio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 149/2026

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2026

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedi…

    Art. 58-quater Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 229/2019

    Ha colpito questo articolo
    8 novembre 2019

    È dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 58- quater , comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La disposizione censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova, impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4- bis , ordin. penit., se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata, sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena, corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. In tal modo, la disposizione opera in senso distonico rispetto all'obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e l'autorizzazione al lavoro all'esterno, l'effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di ammetterlo in una fase successiva dell'esecuzione - sulla base anche dell'esito positivo di quelle prime sperimentazioni - alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale. La disposizione censurata è altresì incompatibile con il principio di uguaglianza, in quanto la rimozione della preclusione in essa contenuta con riferimento ai condannati all'ergastolo da parte della sentenza n. 149 del 2018 ha prodotto l'irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995 ).

    Art. 58-quater Ordinamento penitenziario · Art. 630 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 289-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 187/2019

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione costituzionalmente conforme, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975. Il rimettente ha infatti esposto puntualmente, attraverso un percorso interpretativo non implausibile, le ragioni che l'hanno indotto a ritenere non praticabile l'interpretazione secondo la quale la preclusione alla concessione della detenzione domiciliare di cui all'articolo censurato sarebbe riferibile alla sola misura della detenzione domiciliare "ordinaria" di cui all'art. 47- ter , ordin. penit., e non già a quella speciale di cui all'art. 47- quinquies . ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 42 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).

    Art. 58-quater Ordinamento penitenziario · Art. 47-quinquies Ordinamento penitenziario · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 30 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 2019 al 30 luglio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio - 24 luglio 2026, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 29/07/2026, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziche' «per un periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2»".

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater · fonte del testo

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