Art. 69 — Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonche' all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresi', con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, ((...)), disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. (( Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

  • a)le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, e' valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;
  • b)l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. )) Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonche' sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge. 38
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

38

La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.

Corte Costituzionale

60

La Corte Costituzionale, con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 02/11/2006, n. 1000) come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 8/11/2006, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta).

Testo vigente dal 22 febbraio 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 341/2006

    Ha colpito questo articolo
    27 ottobre 2006

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 69, sesto comma, lettera a) , della legge 26 luglio 1975, n. 374 per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, assorbiti gli ulteriori profili di censura. La disposizione impugnata attribuisce alla competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza i reclami dei detenuti in materia di lavoro e, dal momento che tale organo decide necessariamente con rito camerale, non assicura al detenuto una difesa equivalente a quella offerta a tutti i lavoratori, poiché è consentito un contraddittorio puramente cartolare, che esclude la diretta partecipazione del lavoratore-detenuto al processo, e non garantisce adeguata tutela al datore di lavoro, posto che all'amministrazione penitenziaria è consentita solo la presentazione di memorie. > >- Sul valore centrale per il nostro sistema penitenziario del lavoro dei detenuti, finalizzato al recupero della persona, v., citata, sentenza n. 158/2001. > >- Sul rispetto delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, v. sentenza n. 26/1999, citata. > >- Sul divieto di discriminazione fra lavoratori detenuti e lavoratori non detenuti, v., citata, sentenza n. 49/1992. > >- Sull'illegittimità della scelta del rito camerale nell'eventualità in cui non vengano assicurati lo scopo e la funzione del processo, v., citate, sentenza n. 543/1989 e ordinanza n. 121/1994, ex plurimis . > >- Che la Costituzione non imponga un modello vincolante di processo si trova affermato, tra le altre, nelle ordinanze n. 389/2005 e n. 386/2004. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali e nella disciplina della competenza v., citate, sentenze n. 180/2004 e n. 206/2004.

    Art. 69 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 26/1999

    Ha colpito questo articolo
    11 febbraio 1999

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministraz…

    Art. 35 Ordinamento penitenziario · Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 21 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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  • Sentenza n. 114/2026

    Questione infondata
    25 giugno 2026

    Le norme sulla competenza degli organi giudiziari, al pari di quelle che conformano istituti processuali, nel cui ambito esse rientrano, sono espressione di ampia discrezionalità legislativa, sicché la loro illegittimità costituzionale può essere dichiarata soltanto in presenza di scelte che risultino manifestamente irragionevoli. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47176; S. 237/2007 - mass. 31457; S. 206/2004 - mass. 28601).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 69 e 69-bis ord. penit., i quali, nell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assegnano la competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione penale. Come ricostruita dal diritto vivente, la previsione normativa censurata – per cui, da un lato, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, benché di natura non detentiva, consente l’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, e, dall’altro, è competente a provvedere sulla relativa istanza, il magistrato di sorveglianza – non risulta palesemente irragionevole, anche considerando la competenza del giudice dell’esecuzione sulla modifica e revoca della stessa. Tale distribuzione “frazionata” di competenze non appare irrazionale, ove si consideri che la pena sostitutiva de qua possiede – a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva – natura non detentiva, ciò che giustifica, per la modifica o revoca della stessa, l’intervento del giudice dell’esecuzione, svolgendosi questa con modalità interamente extramurarie. Parimenti, non irragionevole appare l’intervento del magistrato di sorveglianza in merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza funzionale del medesimo, il quale dovrà considerare con attenzione il giudizio comunicatogli dall’amministrazione penitenziaria, nell’ambito, però, di una valutazione che egli dovrà compiere in autonomia, sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni. Del resto, la riduzione di pena conseguente all’operatività dell’istituto ex art. 54 ordin. penit. non ha gratuito carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all’opera dell’istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al reinserimento sociale; pertanto risulta confermata la non incompatibilità con l’art. 27, terzo comma, Cost. della competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto è tale organo giudiziario a porsi come dominus della verifica del percorso di risocializzazione del condannato. (Precedenti: S. 201/2025 - mass. 47178; S. 176/2024 - mass. 46436; S. 84/2024 - mass. 46180; S. 17/2021 - mass. 43462; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 186/1995 - mass. 21446; S. 352/1991 - mass. 17493; S. 276/1990 - mass. 16685).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 69-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 2006 al 22 febbraio 2014. 48 parole tolte, 57 parole aggiunte in 4 capoversi.

… nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, tolto: nel corso del trattamentoaggiunto: ..., disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. tolto: Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, aggiunto: Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti tolto: l'osservanza delle norme riguardanti:

a) tolto: l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonche' lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

tolto: b) le aggiunto: le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpaaggiunto: ; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, e' valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

aggiunto: b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69 · fonte del testo

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