Ordinamento penitenziario

Art. 35 — Diritto di reclamo

((I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

  • 1)al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
  • 2)alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
  • 3)al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
  • 4)al presidente della giunta regionale;
  • 5)al magistrato di sorveglianza;
  • 6)al Capo dello Stato.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

38

La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.

Testo vigente dal 22 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 26/1999

    Ha colpito questo articolo
    11 febbraio 1999

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministraz…

    Art. 35 Ordinamento penitenziario · Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 21 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 266/2009

    Questione inammissibile
    23 ottobre 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14- ter e 71 della legge 26 luglio 1975, n. 235, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui, nell'interpretazione vigente, attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere in ordine alle lesioni dei diritti e delle posizioni giuridiche dei detenuti conseguenti ad atti dell'amministrazione penitenziaria. Entrambe le ordinanze di rimessione omettono di formulare un petitum specifico, mettono in discussione il ruolo complessivo del magistrato di sorveglianza e mirano ad ottenere un intervento precluso alla Corte in quanto diretto a realizzare una modifica non costituzionalmente obbligata, idonea ad introdurre una diversa disciplina della magistratura di sorveglianza e della sua posizione nel contesto dell'ordinamento penitenziario. A ciò si aggiunga, infine, che il rimettente ha omesso di verificare la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione. >-Sul diritto al reclamo dei detenuti v., citate, sentenze n. 341/2006, n.26/1999 n. 212/1997, n.410/1993. >- Sulla inammissibilità in caso di petitum indeterminato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 117, n. 98, n. 70/2009, n. 380, n. 58/208, n. 393 e n. 279/2007. >- Sulla inammissibilità di interventi che postulano scelte discrezionali, rimesse al legislatore v., citate, ex multis , sentenze n. 175/2004 e n. 228/1999 e ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005 e n. 305/2001. >-Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 341, n. 268 e n. 193/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1999 al 22 febbraio 2014. 26 parole tolte, 32 parole aggiunte in 6 capoversi.

1) al direttore dell'istituto, tolto: nonche' agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e aggiunto: al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) tolto: al magistrato di sorveglianza;

tolto: 3) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

aggiunto: 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

5aggiunto: ) al magistrato di sorveglianza;

aggiunto: 6) al Capo dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art35 · fonte del testo

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