Art. 54 — Liberazione anticipata

Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. ((La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio)) sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.29 Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo. 77

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 settembre 1983, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 05/10/1983, n. 274) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede la possibilita' di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita' di pena cosi' detratta nella quantita' scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale.

Corte Costituzionale

29

La Corte Costituzionale con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 31/05/1995, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziche' stabilire che la liberazione anticipata e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

77

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata".

Testo vigente dal 10 agosto 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 186/1995

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1995

    Nel disegno perseguito dal legislatore la liberazione anticipata è destinata a svolgere un ruolo di particolare risalto nel quadro del trattamento penitenziario, al punto da aver giustificato (specie ove si considerino le rilevanti modifiche apportate dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, da cui è derivato il notevole incremento delle riduzioni di pena concedibili per ogni semestre di pena detentiva espiata, passate dagli originari venti giorni ai quarantacinque giorni per ogni semestre) una marcata incidenza sulla evoluzione del rapporto esecutivo. D'altra parte, se il trattamento è diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e se a questo scopo è necessario l'approntamento di un sistema che favorisca la collaborazione dell'interessato (art. 13 della legge n. 354 del 1975), ben si comprende l'importanza che in tale contesto assume una misura premiale destinata a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, così da agevolarne l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione. red.: G. Conti

    Art. 54 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 274/1983

    Ha colpito questo articolo
    27 settembre 1983

    La scelta di politica criminale con la quale - in forza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione - e` stata disposta la riduzione di pena di venti giorni per ciascun trimestre di pena detentiva scontata a favore di coloro che abbiano dimostrato di partecipare all'opera rieducativa, per consentirne un piu` efficace reinserimento nella societa`, opera sia ai fini della "liberazione anticipata" sia ai fini della liberazione condizionale. E poiche` in favore dei condannati all'ergastolo e` esteso l'istituto della liberazione condizionale (l. n. 1634 del 1962) la finalità rieducativa della riduzione di pena deve potersi svolgere anche nei confronti di questi ultimi. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 54 della l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede la possibilita` di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita` di pena cosi` detratta nella quantita` scontata, richiesta per l'ammissione condizionale.

    Art. 27 cost. · Art. 54 Ordinamento penitenziario · Art. 50 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 17/2021

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, ord. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate, per omissione del tentativo di interpretare la disposizione censurata sulla base di una lettura costituzionalmente conforme, ispirata al contenuto e al dispositivo della sentenza costituzionale n. 186 del 1995. La pronuncia indicata, come correttamente rilevato dal rimettente - il quale ha esaminato, escludendone la praticabilità, una soluzione interpretativa diversa -, non ha infatti prodotto l'effetto di allargare l'applicabilità della norma denunciata, bensì quello di una sua restrizione. Per costante giurisprudenza costituzionale, laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza, o meno, dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 241 del 2019, n. 189 del 2019, n. 135 del 2018 e n. 255 del 2017 ).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 54 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 2024 al 10 agosto 2024. 4 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. La tolto: mancata concessione del beneficio aggiunto: concessione, la mancata concessione o la revoca aggiunto: del beneficio sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art54 · fonte del testo

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