Art. 47-bis — Affidamento in prova in casi particolari
Articolo abrogato dalla legge 27 maggio 1998, n.165.
Abrogato dal 14 giugno 1998
Articolo abrogato dalla legge 27 maggio 1998, n.165.
Abrogato dal 14 giugno 1998
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'automatismo della scarcerazione che deve disporre il pubblico ministero, a seguito della richiesta di affidamento in prova avanzata dal condannato tossicodipendente al fine di proseguire o intraprendere un programma di recupero, in attesa della decisione che sulla richiesta deve prendere il tribunale di sorveglianza, risponde a ragionevoli finalità di incentivazione della scelta terapeutica, che il legislatore, anche scontando in partenza il rischio di atteggiamenti strumentali del richiedente, espressamente ha inteso privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, nella prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza. Tale disciplina non contrasta con la finalità della pena, poiché questa non postula necessariamente la continuatività della sua esecuzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V. massima B. red.: G. Conti
Art. 47-bis Ordinamento penitenziario · Art. 27 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1986 al 14 giugno 1998. 421 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'articolo 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unita' sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza e la idoneita', ai fini del recupero del condannato, del programma concordato. Si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47 anche se la domanda e' presentata dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcool-dipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non e' disposto, emette ordine di carcerazione. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcool-dipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento. L'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte. 8. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio socialeaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1998, N.165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47bis · fonte del testo
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