Ordinamento penitenziario

Art. 67 — Visite agli istituti

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

  • a)il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
  • b)i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
  • c)il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
  • d)i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
  • e)l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
  • f)il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
  • g)il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
  • h)gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
  • i)l'ispettore dei cappellani;
  • l)gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
  • l-bis)i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;
  • l-ter)i membri del Parlamento europeo; ((l-quater) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.)) L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Testo vigente dal 20 marzo 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 2012 al 20 marzo 2024. 26 parole aggiunte.

l-ter) i membri del Parlamento europeoaggiunto: ; l-quater) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art67 · fonte del testo

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