Art. 41-bis — Situazioni di emergenza

In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di piu' titoli di custodia cautelare, la sospensione puo' essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e' adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed e' prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga e' disposta quando risulta che la capacita' di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non e' venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operativita' del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

  • a)l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
  • b)la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potra' effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; 75
  • c)la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
  • d)l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
  • e)la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorita' europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; 110
  • f)la limitazione della permanenza all'aperto, che non puo' svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti e cuocere cibi; 90 106 122
  • f-bis)l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa. 2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita e' consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo e' presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresi' svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed e' trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1995, n. 36

27

La L. 16 febbraio 1995, n. 36 ha disposto (con l'art. 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' prorogata fino al 31 dicembre 1999".

L. 7 gennaio 1998, n. 11

35

La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che il termine di efficacia della modifica introdotta e' posto alla data del 31 dicembre 2000.

L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 26 novembre 1999, n.446

35a

La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 26 novembre 1999, n.446 ha disposto (con l'art. 6 comma 1-bis) che "Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni."

L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 24 novembre 2000, n. 341

35b

La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 24 novembre 2000, n. 341 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge e' posto alla data del 31 dicembre 2002."

Corte Costituzionale

75

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 giugno 2013, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 26/06/2013, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «con i quali potra' effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»".

Corte Costituzionale

90

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2018, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 17/10/2018, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi»".

Corte Costituzionale

106

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 maggio 2020, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 27/05/2020, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilita' di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti» anziche' «la assoluta impossibilita' di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita'»".

Corte Costituzionale

110

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021-24 gennaio 2022, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori".

Corte Costituzionale

122

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 18 marzo 2025 (in G.U. 1ª s.s. 19/03/2025, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), limitatamente all'inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10»".

Testo vigente dal 20 marzo 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 30/2025

    Ha colpito questo articolo
    18 marzo 2025

    Il regime speciale di cui all’art. 41-bis ordin. penit. intende evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa; tale regime mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà, che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale. Le restrizioni del regime differenziato, assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati "comuni", sono costituzionalmente legittime solo se funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, e purché non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, o tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità. (Precedenti: S. 105/2023 - mass. 45659; S. 18/2022 - mass. 44600, 44601; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 143/2013 - mass. 37157).

    Art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 18/2022

    Ha colpito questo articolo
    24 gennaio 2022

    È sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che il giudice rimettente abbia - almeno implicitamente - escluso la possibilità di un'interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione censurata, argomentando pianamente sulla base del suo dato letterale, che costituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione. ( Precedenti: S. 150/2021 - mass. 44036; S. 102/2021 - mass. 43883; S. 59/2021 - mass. 43752; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 253/2020 - mass. 43287; S. 174/2019 - mass. 42432; S. 82/2017 - mass. 40004 ). (Nella specie, sono dichiarate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis comma 2- quater , lett. e , ordin. penit. prospettate dal rimettente sulla base di un'interpretazione plausibile e conforme al dato letterale della disposizione censurata, che, con riferimento ai detenuti e internati sottoposti al regime speciale, prevede come misura ordinaria il visto di censura della corrispondenza, elencando in modo apparentemente tassativo le ipotesi di corrispondenza ad esso sottratta).

    Art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 97/2020

    Ha colpito questo articolo
    22 maggio 2020

    È corretto l' iter argomentativo svolto dal giudice a quo nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. f ), della legge n. 354 del 1975, e consente l'accesso all'esame del merito. Il rimettente solleva le questioni di legittimità costituzionale dopo aver individuato, sulla base di un'univoca interpretazione testuale, il significato normativo della disposizione censurata, e dopo aver precisato che una diversa lettura è impedita proprio dal suo tenore letterale. Laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di un'interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. ( Precedenti indicati: sentenze n. 50 del 2020, n. 11 del 2020, n. 241 del 2019, n. 189 del 2019 e n. 135 del 2018 ).

    Art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 20 marzo 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 5 luglio 2024 — 20 marzo 2025per 9 mesi
  3. 27 gennaio 2022 — 5 luglio 2024per 2 anni
  4. 30 giugno 2020 — 27 gennaio 2022per un anno
  5. 28 maggio 2020 — 30 giugno 2020per un mese
  6. 18 ottobre 2018 — 28 maggio 2020per un anno
  7. 27 giugno 2013 — 18 ottobre 2018per 5 anni
  8. 8 agosto 2009 — 27 giugno 2013per 4 anni
  9. 24 dicembre 2002 — 8 agosto 2009per 7 anni
  10. 24 novembre 2000 — 24 dicembre 2002per 2 anni
  11. 16 dicembre 1999 — 24 novembre 2000per 11 mesi
  12. 21 febbraio 1998 — 16 dicembre 1999per un anno
  13. 5 marzo 1995 — 21 febbraio 1998per 3 anni
  14. 9 giugno 1992 — 5 marzo 1995per 3 anni
  15. 31 ottobre 1986 — 9 giugno 1992testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 2024 al 20 marzo 2025. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 18 marzo 2025 (in G.U. 1ª s.s. 19/03/2025, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), limitatamente all'inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10»".

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41bis · fonte del testo

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