Art. 8 — Igiene personale

((E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonche' di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona)). ((Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.)) 92 In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. Il taglio dei capelli e della barba puo' essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124

92

con decorrenza dal 31 dicembre 2021

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".

Testo vigente dal 10 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018. 8 parole tolte, 29 parole aggiunte.

E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di tolto: lavabi e di bagni o docce, nonche' degli aggiunto: servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonche' di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della personaaggiunto: . Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza. In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124

    Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art8 · fonte del testo

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