Art. 70 — Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza

In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione condizionale, ((...)) la revoca o cessazione dei suddetti benefici ((nonche' della riduzione di pena per la liberazione anticipata)), il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonche' per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonche' fra docenti di scienze criminalistiche. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita' del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere. La composizione dei collegi giudicanti e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

Testo vigente dal 5 gennaio 2003

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 364/1997

    Questione infondata
    28 novembre 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, sesto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito con l'art. 22 l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, il quale abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non possa comporre il collegio del tribunale di sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive sul caso, ai sensi dell'art. 147, comma 1, cod. pen., in quanto - posto che il legislatore ha corrisposto all'esigenza cautelare prevedendo che, in attesa del giudizio di merito sul rinvio dell'esecuzione, possa essere adottato un provvedimento che ha effetto sino alla decisione del tribunale, essenzialmente basato sul grave pregiudizio che arrecherebbe al condannato la immediata esecuzione della pena o la protrazione dello stato di detenzione (art. 684, comma 2, cit.); e che si tratta di una valutazione che implica la ricognizione dell'esistenza dei presupposti previsti dal legislatore per il rinvio, ma che rimane incentrata sulla necessità di immediatezza di un provvedimento idoneo ad evitare che risulti irreparabilmente pregiudicata, nell'attesa del relativo giudizio, la efficacia in concreto della decisione di merito che potrà essere adottata e la finalità stessa del rinvio dell'esecuzione - la natura del provvedimento ed i limiti della delibazione che esso comporta, ristretti alla esistenza estrinseca dei presupposti per la richiesta di rinvio ed alla valutazione della immediata gravità del danno, consentono di ritenere che esso non implichi quella anticipazione del giudizio di merito che, incidendo sulla imparzialità del giudice, è idonea a determinare la incompatibilità a garanzia del giusto processo. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 70 Ordinamento penitenziario · Art. 22 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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  • Ordinanza n. 436/1989

    Questione inammissibile
    25 luglio 1989

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, comma primo, e 71-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663), impugnati - in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - "nella parte in cui non prevedono la ricorribilità in Cassazione per motivi di legittimità avverso le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui provvedimenti in tema di negazione e di concessione di permessi premiali ai condannati". È infatti necessario che il Tribunale di sorveglianza riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di reclamo avverso il diniego di permesso premio, tenuto conto della pronuncia - successiva all'ordinanza di rimessione - con cui la Corte ha escluso tale legittimazione in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il suddetto procedimento di reclamo si configura "con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate". - O. n. 1163/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 111 cost. · Art. 30-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 4/1986

    Questione infondata
    14 gennaio 1986

    Il criterio distintivo dei giudici speciali rispetto a quelli ordinari, non deve essere ricercato nel solo testo dell'art. 102, secondo comma, Cost., bensì nella intera sistematica degli artt. 104 - 107 Cost., dalla quale è desumibile che appartengono alla giurisdizione ordinaria tutti e solo gli organi giurisdicenti, istituzionalmente collegati al Consiglio superiore della magistratura. Ed alla stregua di tale criterio, le sezioni di sorveglianza presso le Corti d'appello non possono essere ritenute giudici speciali, sussistendo tra esse e gli organi giudiziari ordinari un nesso che porta ad escludere tale configuralità e tenuto conto, in proposito, che la loro composizione "è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario" (art. 70, quarto comma, legge n. 354 del 1975) e che si compongono di due magistrati ordinari e di due esperti (art. 70 cit., terzo comma), alla cui assegnazione, per i primi, e nomina, per i secondi, provvede il C.S.M. (art. 1, primo e secondo comma, legge n. 195 del 1958). (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata sotto il profilo che tale norma configurerebbe le sezioni di sorveglianza della Corte d'appello non come sezioni specializzate, ma come giudice speciale, avendo dato vita ad un modello organizzativo anomalo). - S. n. 76/1961.

    Art. 102 cost. · Art. 70 Ordinamento penitenziario · Art. 68 Ordinamento penitenziario

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2002 al 5 gennaio 2003. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione condizionale, tolto: laaggiunto: ... la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonche' della riduzione di pena per la liberazione anticipata, tolto: la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli … prevale il voto del presidente. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art70 · fonte del testo

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