Art. 44 — Nascite, matrimoni, decessi

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorita' giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia. La salma e' messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art44 · fonte del testo

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