Ordinamento penitenziario

Art. 48 — Regime di semilibertà

Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili. 61 COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

61

La Corte Costituzionale con sentenza 5-16 marzo, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

Testo vigente dal 22 marzo 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 78/2007

    Ha colpito questo articolo
    16 marzo 2007

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 50 Ordinamento penitenziario · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 29/1984

    Questione infondata
    15 febbraio 1984

    Non rientra nella competenza della Corte costituzionale l'adozione di sentenze additive che rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena. Peraltro, la denunciata sfasatura fra le norme sull'assegnazione al lavoro all'esterno e la disciplina concernente la concessione della semilibertà riguardano il momento applicativo delle norme, per cui alla Corte non è dato porvi rimedio, sostituendosi al legislatore. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. - S. n. 107/1980; O. nn. 8/1981, 10/1981 e 167/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 47 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 167/1983

    Questione inammissibile
    13 giugno 1983

    Rientra nella discrezionalità del legislatore e non compete alla Corte di estendere le previsioni legislative che rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena. Pertanto è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 48, terzo comma, e 47, secondo comma, l. 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento agli artt. 1,2,3 Cost., cui ostano alla concessione della semilibertà i reati contro il patrimonio e non quelli contro l'incolumità pubblica.

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 285 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2007

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1986 al 22 marzo 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5-16 marzo, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art48 · fonte del testo

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