Art. 15-bis — Giustizia riparativa

In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonche' della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art15bis · fonte del testo

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