Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/2000

Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in

materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari),

promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1999 dal pretore di

Trento nel procedimento civile vertente tra la Provincia Autonoma di

Bolzano e l'Amministrazione delle Finanze ed altre, iscritta al

n. 127 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Trento, con ordinanza emessa il 19

gennaio 1999, in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa

dal concessionario del servizio di riscossione per il pagamento

dell'indennizzo per l'occupazione abusiva di un bene demaniale, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina

in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari),

nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988,

n. 43, che a sua volta richiama l'art. 11 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, e dunque l'intera normativa in vigore per la

riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore, in caso di

contestazione dell'esistenza o dell'entità del credito, di proporre

opposizione all'esecuzione davanti all'autorità giudiziaria

ordinaria e di ottenere dalla stessa la sospensione dell'esecuzione,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,

rendendo applicabile alla riscossione coattiva dell'indennizzo per

l'occupazione abusiva di beni demaniali, che non ha natura

tributaria, l'art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 602 del

1973, che in riferimento alla riscossione coattiva delle entrate

tributarie esclude la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione

e la possibilità di ottenere dal giudice ordinario la sospensione

della procedura esecutiva, determinerebbe una limitazione

ingiustificata e discriminatoria del diritto di difesa, aggravata

dalla mancata previsione di un sistema di gradualità nell'iscrizione

a ruolo, analogo a quello applicabile in caso di contestazione dei

crediti tributari;

che tale disparità di trattamento sarebbe resa ancor più

evidente dalla circostanza che, in mancanza di una disciplina

legislativa delle modalità di liquidazione dell'indennità in

questione, l'iscrizione a ruolo ha luogo a seguito della

determinazione unilaterale ed autoritativa del credito da parte della

pubblica amministrazione;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha

eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo che il rinvio

contenuto nella norma impugnata riguarda soltanto le norme del d.P.R.

n. 602 del 1973 che disciplinano la formazione dei ruoli e la

procedura esecutiva, e non si estende a quelle disposizioni che

trovano giustificazione esclusivamente nella natura tributaria del

credito.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad

oggetto l'art. 7 del decreto legislativo n. 237 del 1997, nella parte

in cui, prevedendo che alla riscossione coattiva delle somme dovute

per l'utilizzazione, anche senza titolo, di beni demaniali e

patrimoniali dello Stato si applicano le disposizioni contenute

nell'art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988, che a sua volta richiama le

disposizioni relative alla riscossione dei tributi, rende applicabile

l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede che le

opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di

procedura civile non sono ammesse ed attribuisce il potere di

sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, il decreto legislativo 26 febbraio 1999,

n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo,

disponendo che si effettua con tale sistema la riscossione coattiva

delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi

(art. 17), e sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del

1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche

l'art. 54;

che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo

novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano

l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del

codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la

pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617

del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed

alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il

giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo,

salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e

irreparabile danno;

che, in particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999

prevede che "per le entrate () non tributarie, il giudice competente

a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la

riscossione se ricorrono gravi motivi", disponendo altresì che alle

medesime entrate "non si applica la disposizione del comma 1

dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente

decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si

propongono nelle forme ordinarie", ed aggiungendo che "ad esecuzione

iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza

dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo

16 del presente decreto";

che all'indennizzo per l'occupazione abusiva di beni

demaniali è quindi applicabile, in parte qua il predetto art. 29,

trattandosi di entrata non avente natura tributaria;

che, in seguito, il decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112 ha riordinato il servizio nazionale della riscossione mediante

ruolo, disponendo espressamente, all'art. 68, l'abrogazione del

d.P.R. n. 43 del 1988;

che le norme sopravvenute hanno determinato un mutamento

complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il

riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità

costituzionale da parte del giudice a quo (cfr. ordinanze nn. 439 e

441 del 1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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