Codice di procedura civile

Art. 629 c.p.c. — Rinuncia

[1]Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

[2]Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

[3]In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 629 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4037/2026

    23 febbraio 2026

    Le cause di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., sono tassative, cosicché la relativa disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ai provvedimenti di improseguibilità dell'esecuzione forzata per ragioni di merito; pertanto, ove il g.e., all'esito della fase ex art. 549 c.p.c. in cui sia stata accertata l'inesistenza del credito pignorato, dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), non soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c. bensì esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

    Art. 629 c.p.c. · Art. 549 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 630 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 195/1981

    Illegittimità dichiarata
    17 dicembre 1981

    Nel presupposto che il combinato disposto degli artt. 629, 630, ultimo comma e 631 c.p.c. - come interpretato dal giudice a quo - comporta la irreclamabilita` della ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinunzia agli atti, appare irrazionale il diverso trattamento previsto per le altre due ipotesi di estinzione, per inattivita` delle parti e per mancata comparizione delle parti all'udienza contemplate rispettivamente negli artt. 630 ultimo comma, e 63, c.p.c.. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 630 ultimo comma c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

    Art. 630 c.p.c. · Art. 629 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art629 · fonte del testo

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