Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/2000

Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo

comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di

riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri

enti pubblici), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1998 del

pretore di Nola, nel procedimento civile vertente tra S.R. ed altri e

il Servizio Riscossione Tributi di Nola e altro iscritta al n. 163

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Nola, con ordinanza in data 22

dicembre 1998, solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 67,

primo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del

servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e

di altri enti pubblici), nella parte in cui, attribuendo la

riscossione delle tasse automobilistiche erariali e regionali ai

concessionari del servizio di riscossione, rende applicabile alla

medesima l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il

quale stabilisce l'inammissibilità dell'opposizione disciplinata

dall'art. 615, cod. proc. civ.;

che, secondo il rimettente, l'opposizione proposta ex

art. 615, cod. proc. civ., avverso i pignoramenti mobiliari eseguiti

dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi, per il

recupero degli importi di tasse automobilistiche non pagate, dovrebbe

essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 54, secondo comma,

del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in virtù dell'art. 67, primo

comma, del d.P.R. n. 43 del 1988, ed il debitore non potrebbe

avvalersi della tutela cautelare;

che, inoltre, a suo avviso, l'attribuzione al giudice

ordinario delle controversie in esame, impedendo al debitore di

chiedere la sospensione dell'atto impugnato, realizzerebbe sia una

limitazione della tutela cautelare non ragionevole, in quanto non

bilanciata da un meccanismo di gradualità nella riscossione analogo

a quello stabilito per le principali imposte, sia una ingiustificata

disparità di trattamento rispetto al caso del contribuente, il quale

abbia avuto la possibilità di esperire, prima dell'inizio del

procedimento di esecuzione, l'azione ordinaria, ex art. 9, secondo

comma, cod.proc.civ.;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

infondata, sostenendo, in una memoria depositata in prossimità della

camera di consiglio, che la giurisprudenza costituzionale avrebbe

giudicato ragionevole la limitazione della tutela cautelare in

riferimento alle entrate tributarie, in quanto il contribuente può

chiedere la sospensione del ruolo in via amministrativa e, quindi,

impugnare l'eventuale rigetto della domanda.

Considerato che il pretore di Nola dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1988

nella parte in cui, rendendo applicabile alla riscossione coattiva

delle tasse automobilistiche l'art. 54, secondo comma, del d.P.R.

n. 602 del 1973, escluderebbe la proponibilità dell'opposizione

regolata dall'art. 615, cod.proc. civ., ed il potere cautelare del

giudice ordinario;

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, è entrato in vigore il d.lgs. 26

febbraio 1999, n. 46, il quale ha innovato la disciplina della

riscossione coattiva;

che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha

sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, modificando

anche l'art. 54, confermando, agli artt. 57 e 60, l'improponibilità

delle opposizioni regolate dall'art. 615, cod. proc. civ., ad

eccezione di quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei beni, e

delle opposizioni disciplinate dall'art. 617, cod. proc. civ.

concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo

esecutivo, disponendo altresì che il giudice dell'esecuzione non

può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano fondati

motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;

che, inoltre, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 dispone che

per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (...), il giudice

competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può

sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi stabilendo che ad

esse non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni

all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme

ordinarie e che ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la

riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

come sostituito dall'art. 16 del presente decreto;

che, alle tasse automobilistiche, in quanto entrate

tributarie non comprese nell'elenco dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del

1992, è applicabile, nella parte di interesse, il succitato art. 29

e che, inoltre, l'art. 68 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha

abrogato il d.P.R. n. 43 del 1988;

che, dunque, la sopravvenuta modificazione delle norme che il

rimettente ritiene di dovere applicare ed il complessivo mutamento

del quadro normativo di riferimento impongono il riesame da parte del

giudice a quo della perdurante rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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