Codice di procedura civile

Art. 586 c.p.c. — Trasferimento del bene espropriato

[1]Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell' esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all' aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell' ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall' aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. 113a 115 116 171 173

[2]Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

[3]Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore."

116

Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

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EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 586 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7499/2026

    29 marzo 2026

    In tema di vendita forzata telematica, non sussiste alcuna violazione delle condizioni della vendita né vizio implicante la sua invalidità allorché la cauzione, regolarmente versata con l'offerta di acquisto, sia stata restituita all'offerente per errore del sistema telematico, purché la stessa sia stata riaccreditata dall'aggiudicatario su indicazione dell'ufficio e sia presente, unitamente al saldo prezzo, al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.

    Art. 586 c.p.c. · Art. 571 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4494/2026

    27 febbraio 2026

    Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio.

    Art. 586 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 585 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1102/2026

    19 gennaio 2026

    In tema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, il termine per il versamento dell'imposta, previsto dall'art. 10, comma 6, del d.lgs. n.504 del 1992, già prima della modifica operata dall'art. 1, comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006, decorre dalla data in cui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, cui si ricollega l'effetto traslativo della proprietà, e il pagamento va effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, utilizzando le risorse della procedura, trattandosi di un debito in prededuzione, da pagare secondo le ordinarie regole dell'art. 111-bis l.fall.

    Art. 586 c.p.c. · Art. 108 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 940/2026

    16 gennaio 2026

    La decisione sul reclamo avverso il decreto di trasferimento immobiliare, adottato in sede concorsuale dal giudice delegato, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti reali che, in assenza di tale mezzo di impugnazione, verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo previsto al riguardo un diverso rimedio impugnatorio.

    Art. 586 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 2919 c.c. · Art. 26 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 151/2026

    Questione infondata
    24 luglio 2026

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, sezione seconda civile, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

    Art. 586 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 36/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    La disciplina del rilascio dell'immobile sottoposto ad espropriazione forzata - la cui tempestiva acquisizione da parte dell'aggiudicatario e` intesa ad assicurare il buon esito delle vendite effettuate nell'ambito delle procedure espropriative - riflette situazioni ed esigenze oggettivamente diverse da quelle proprie del rilascio dell'immobile alla scadenza della locazione (regolate ex lege n. 392 del 1978), a nulla rilevando il fatto che l'espropriato abiti l'immobile. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 586 cod. proc.civ., nella parte in cui stabilisce che, avvenuto il versa- mento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronunci decreto con il quale, trasferendo all'aggiudicatario l'immobile espropriato, ingiunge, all'ex-proprietario che lo abiti, l'immediato rilascio del bene medesimo).

    Art. 586 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art586 · fonte del testo

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