Art. 2796 c.c. — Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 2796 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
E' assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma.
Art. 2796 c.c. · Art. 1851 c.c. · Art. 2797 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2796 · fonte del testo
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