Legge fallimentare

Art. 73 fallimento — Vendita con riserva di proprieta

((Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.)) 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 73 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10813/2025

    24 aprile 2025

    In tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito.

    Art. 73 fallimento · Art. 72 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 10 parole tolte, 36 parole aggiunte.

tolto: Inaggiunto: Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine … a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. tolto: Nella vendita a rate con riserva della proprieta' il aggiunto: Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art73 · fonte del testo

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