Codice civile

Art. 2115 c.c. — Contribuzioni

[1]Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

[2]L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

[3]E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 2115 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10402/2025

    21 aprile 2025

    I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.

    Art. 2115 c.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10404/2025

    21 aprile 2025

    I compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS, ai sensi delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, in relazione all'attività giudiziale svolta, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 166 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale può accantonare tale imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse complessive ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.

    Art. 2115 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 9952/2025

    16 aprile 2025

    La contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in peius al livello retributivo assunto dall'art. 1 della l. n.389/89 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall'art. 2115, comma 3 c.c.

    Art. 2115 c.c. · Art. 38 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10084/2025

    16 aprile 2025

    In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.

    Art. 2115 c.c. · Art. 2116 c.c. · Art. 2751-bis c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2114-2117 contengono norme di collegamento tra il codice e la legislazione speciale in materia di previdenza e di assistenza a favore dei prestatori di lavoro, nella quale hanno trovato progressiva applicazione i principi posti dalla Carta del lavoro. Perfezionate le provvidenze sancite dalle passate legislazioni per i tipici casi dell'infortunio, della disoccupazione, della invalidità e della morte, nuove e più ampie provvidenze sono state disposte per altri eventi della vita del prestatore di lavoro, quali la malattia, sia generica sia professionale - particolarmente la tubercolosi -, il matrimonio e la procreazione, la sospensione della normale attività lavorativa per richiamo alle armi, mentre l'istituzione degli assegni familiari ha reso possibile l'adeguamento delle retribuzioni ai maggiori oneri derivanti al prestatore di lavoro dalla creazione di una propria famiglia o dall'adempimento di naturali doveri verso la famiglia d'origine. La vasta e complessa legislazione speciale, che si è andata gradatamente formando in materia, ha cercato soprattutto attraverso i contratti collettivi, di rendere aderenti le provvidenze alle necessità delle varie categorie di prestatori di lavoro: ad essa e alle norme corporative l'art. 2114 lascia la cura di determinare «i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie», nonchè le contribuzioni e le prestazioni relative. Si è voluto tuttavia nei successivi articoli 2115 e 2116 fissare alcune norme generali, che in parte accolgono regole già esistenti nella legislazione speciale, e in parte consolidano l'orientamento evolutivo della giurisprudenza. La contribuzione, normalmente paritetica, alle istituzioni previdenziali e assistenziali, sia dell'imprenditore sia del prestatore di lavoro, già adombrata nella dich. XXVI della Carta del lavoro e sancita nel primo comma dell'art. 2115, che fa salve le diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, è un principio al quale raramente conviene derogare, perchè, mentre elimina ogni disagio morale per le categorie lavoratrici, che concorrono con il loro sacrificio ad assicurarsi il beneficio delle prestazioni, garantisce un'equa ripartizione degli oneri previdenziali, e rende evidente lo spirito di collaborazione che è alla base dell'ordinamento corporativo. Occorre tuttavia, nei casi in cui sia posta a carico del prestatore di lavoro una parte del contributo, rendere agevole l'esazione di esso da parte degli enti che gestiscono le varie forme di previdenza e di assistenza, ai quali non gioverebbe il dover ritenere e perseguire come debitori di parte dei contributi i singoli prestatori di lavoro. A tal fine il secondo comma dell'art. 2115, sulle orme di quanto è già sancito nelle leggi speciali, concentra nella persona dell'imprenditore la responsabilità del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, verso il quale tuttavia l'imprenditore potrà rivalersi nei modi previsti dalla legislazione speciale (normalmente con la facoltà di trattenere sulla retribuzione la quota di contributo a carico del prestatore di lavoro). Con tale sistema, che pone di fronte all'ente di previdenza un unico debitore ed unifica quindi sostanzialmente il debito per contributi, quanti siano i prestatori di lavoro e le forme di previdenza gestite da uno stesso ente, le operazioni di riscossione risultano grandemente semplificate. Il terzo comma dell'art. 2115, in relazione al carattere di ordine pubblico delle norme regolatrici in materia di previdenza e di assistenza, commina la nullità di ogni patto con il quale si tenti di eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed all'assistenza e tutela in ogni circostanza il diritto del prestatore di lavoro alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Grande rilievo ha poi il problema se al prestatore di lavoro spettino le prestazioni previdenziali quando l'imprenditore, unico debitore dei contributi, non li abbia versati regolarmente alle istituzioni di previdenza e di assistenza: chè in tal caso, mentre si deve da un lato impedire che il diritto del prestatore di lavoro sia menomato o irrimediabilmente leso per il fatto dell'imprenditore (soprattutto quando il prestatore di lavoro abbia regolarmente adempiuto i suoi obblighi), occorre dall'altro lato salvaguardare l'interesse delle istituzioni previdenziali e assistenziali, il cui equilibrio finanziario riposa su una correlazione fra contributi riscossi e prestazioni da erogare, fissata preventivamente in base a rigorosi calcoli attuariali. Il sistema adottato nel primo comma dell'art. 2116 tende a contemperare le due opposte esigenze, in quanto consacra, in linea di principio, sulla scorta di cospicui precedenti legislativi, il diritto del prestatore di lavoro ad ottenere le prestazioni anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi, lasciando tuttavia alle leggi speciali e alle norme corporative stabilire eccezioni a tale regola, quando l'interesse dell'ente o una particolare forma di previdenza lo esiga. L'eccezione è implicita nei casi in cui per una serie di prestazioni erogate da un unico ente, che gestisce diverse forme di previdenza, sia stabilito che alcune soltanto di esse sono dovute anche quando non siano stati versati i contributi: come è, ad esempio, per le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la disoccupazione, la tubercolosi e la nuzialità e la natalità, in contrapposto alle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, erogate dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Anche nel caso, tuttavia, in cui l'ente di previdenza non sia tenuto alla corresponsione delle prestazioni, per mancata o irregolare contribuzione, il prestatore di lavoro non è lasciato senza tutela, poichè il comma secondo dell'art. 2116, codificando una larga tendenza giurisprudenziale, riconosce il diritto del prestatore di lavoro ad ottenere in ogni caso (anche nel caso, ad esempio, d'intervenuta prescrizione dei contributi) il risarcimento del danno dall'imprenditore. Sempre sulla linea di una efficace difesa dei diritti dei prestatori di lavoro, l'art. 2117, vietando che si esperiscano azioni esecutive da parte di creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro sui fondi speciali costituiti presso l'impresa per i fini di previdenza e di assistenza, tende a garantire l'effettivo conseguimento degli scopi, a cui tali fondi sono destinati. DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 856

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2115 · fonte del testo

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