Art. 87 — Opposizioni allo stato passivo

Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale ((del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali)). Si applica ((l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza)). 93 96 104 Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

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Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che le presenti modifiche si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

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Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

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Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Testo vigente dal 1 settembre 2021

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 87, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9452/2025

    11 aprile 2025

    Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la costituzione dell'opponente si realizza secondo una scissione articolata in due adempimenti, di cui il primo - il deposito del ricorso - determina l'introduzione del giudizio a contraddittorio differito, mentre l'altro - il deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificato - perfeziona e completa la costituzione, consentendo al tribunale adito di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, di talché l'omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificata ai commissari determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c., non risultando ammissibile neppure la sanatoria del vizio in conseguenza dell'avvenuta costituzione della controparte nel termine assegnato, atteso che la sanzione dell'improcedibilità è diretta a colpire l'inattività della parte e a garantire il giusto processo e la sua ragionevole durata.

    Art. 87 · Art. 348 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 28 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875/2025

    3 aprile 2025

    (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto applicabile il suesposto principio nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa bancaria, non ostandovi il disposto dell'art. 87 TUB, nel testo anteriore alla modifica del d.lgs. n. 181 del 2015, in quanto corrispondente al previgente art. 98 l.fall. e trattandosi di adempimento facilmente eseguibile dall'opponente e giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza).

    Art. 87 · Art. 98 fallimento · Art. 165 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 19 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che le presenti modifiche si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art87 · fonte del testo

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