Art. 2035 c.c. — Prestazione contraria al buon costume

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non puo' ripetere quanto ha pagato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2035 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7134/2026

    25 marzo 2026

    Ai fini dell'applicazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c., è contraria al buon costume l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione, integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da una banca, il cui credito - riveniente da alcuni finanziamenti chirografari che avevano aggravato sensibilmente la situazione debitoria di una società, già esposta verso l'Erario per importi considerevoli, assistiti da privilegio - non era stato ammesso dal giudice delegato).

    Art. 2035 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 67 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'indebito oggettivo presuppone, com'è noto, la mancanza di un'obbligazione; ma se col pagamento si è voluto adempiere ad un'obbligazione naturale o ad un'obbligazione contraria al buon costume anche per parte del solvens, non si fa luogo a ripetizione di quanto sia stato pagato. L'irripetibilità del pagamento fatto per adempiere a un'obbligazione naturale (del concetto di obbligazione naturale si è già fatto cenno: n. 557) può farsi valere solo verso la persona capace (art. 2034, primo comma): non potendo l'incapace contrarre una valida obbligazione giuridica, a maggior ragione non può rimanere obbligato a tener fermo l'adempimento di un dovere morale, sociale o per cui la legge non consente azione. L'obbligazione naturale, per dar luogo alla soluti retentio, deve essere stata eseguita spontaneamente, cioè senza coazione; il che, come si è rilevato a proposito del giuoco e della scommessa (n. 756), non era chiaro nell'art. 1237, secondo comma, del codice del 1865, che, con espressione ambigua, richiedeva un pagamento volontario. L'irripetibilità di quanto sia stato prestato in una situazione di turpitudine reciproca o anche imputabile soltanto al solvens (art. 2035), risponde alle finalità dell'ordinamento giuridico, che non può dare tutela a chi non ne è degno. L'indebito soggettivo presuppone il pagamento di un debito altrui creduto proprio per errore scusabile (art. 2036): non è necessaria la riconoscibilità dell'errore da parte dell'accipiente, essendo questa in re per il solo fatto che il solvens non afferma di pagare un debito altrui come terzo adempiente a senso dell'art 1180. È esclusa la ripetizione quando il creditore si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito, come era già previsto nell'art. 1146. secondo comma. cod civ del 1865: in questo caso il codice stesso ammetteva un'azione di regresso del solvente verso il debitore, ma si è preferito accordare una surrogazione de iure che dà una tutela più immediata, e si è estesa tale surrogazione ad ogni caso in cui la ripetizione, nell'indebito soggettivo, non è ammessa, e quindi anche al caso di errore inescusabile

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 790

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2035 · fonte del testo

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