Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui non richiede la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Costituiscono infatti discipline palesemente disomogenee, fondate su diverse 'rationes legis', le disposizioni concernenti la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, che richiedono 'ad substantiam' l'approvazione per iscritto delle relative clausole e quelle concernenti la deroga alla giurisdizione italiana, che, invece, tale forma richiedono solo "ad probationem". Infatti, mentre nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente più debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalità, può ritenere prevalenti, quali quella di favorire una più libera esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione. Non è quindi configurabile, nella specie, disparità di trattamento ne' violazione del diritto di difesa, il cui rispetto è assicurato nell'ambito della giurisdizione prescelta, tenuto conto sia del principio di tendenziale fungibilità delle giurisdizioni (art. 4, legge n. 218 del 1995) sia della disciplina speciale di tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. cod. civ., sezione 4 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968). A.M.M.
Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.