Codice civile

Art. 1342 c.c. — Contratto concluso mediante moduli o formulari

[1]Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

[2]Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1342 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15786/2026

    22 maggio 2026

    La clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che stabilisce convenzionalmente il luogo di pagamento del contributo ambientale non richiede la specifica approvazione per iscritto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., poiché l'incidenza dell'individuazione del luogo di esecuzione della prestazione sulla determinazione del foro competente costituisce effetto previsto dagli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. e non deriva dalla volontà delle parti di derogare alle norme sulla competenza territoriale.

    Art. 1342 c.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 1181 c.c. · Art. 1341 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15629/2026

    21 maggio 2026

    La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare.

    Art. 1342 c.c. · Art. 33 cod. cons. · Art. 34 cod. cons. · Art. 1341 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9004/2026

    9 aprile 2026

    Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore può essere esclusa solo quando la clausola vessatoria, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, sia stata oggetto di trattativa specifica, seria, effettiva ed individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122 del 2005, a garanzia di somme versate in relazione all'acquisto di un immobile da costruire, aveva affermato l'abusività della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore, in quanto formulata in termini generici e, dunque, inidonei a dimostrare che i promissari acquirenti avessero avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto predisposto unilateralmente dalla controparte).

    Art. 1342 c.c. · Art. 33 cod. cons. · Art. 34 cod. cons. · Art. 1341 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3287/2026

    14 febbraio 2026

    In materia di appalto, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. (In applicazione del principio, ha S.C. ha escluso che una pluralità di contratti utilizzati da un unico committente e finalizzati ad una determinata costruzione navale, potessero ritenersi predisposti per una serie indefinita di rapporti contrattuali, in quanto tesi a disciplinare i rapporti con fornitori specificamente individuati).

    Art. 1342 c.c. · Art. 1341 c.c. · Art. 1655 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 428/2000

    Questione infondata
    18 ottobre 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui non richiede la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Costituiscono infatti discipline palesemente disomogenee, fondate su diverse 'rationes legis', le disposizioni concernenti la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, che richiedono 'ad substantiam' l'approvazione per iscritto delle relative clausole e quelle concernenti la deroga alla giurisdizione italiana, che, invece, tale forma richiedono solo "ad probationem". Infatti, mentre nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente più debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalità, può ritenere prevalenti, quali quella di favorire una più libera esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione. Non è quindi configurabile, nella specie, disparità di trattamento ne' violazione del diritto di difesa, il cui rispetto è assicurato nell'ambito della giurisdizione prescelta, tenuto conto sia del principio di tendenziale fungibilità delle giurisdizioni (art. 4, legge n. 218 del 1995) sia della disciplina speciale di tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. cod. civ., sezione 4 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968). A.M.M.

    Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 61/1988

    Questione infondata
    21 gennaio 1988

    È manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale avente ad oggetto disposizioni che gia` vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di 'reductio ad legitimitatem', come nel caso degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., che la giurisprudenza della Corte di cassazione e` da tempo orientata a ritenere applicabili "anche con riguardo ai contratti stipulati dalla P.A.". (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., "interpretati nel senso della loro inapplicabilita` ai contratti stipulati dalla p.a.").

    Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1342 · fonte del testo

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