Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1980

dalla Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 42 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 91 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione della Immobiliare Famica S.p.A.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 maggio 1980, la Corte

d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

1341 e 1342 del codice civile - i quali, nel caso di testi

contrattuali predisposti da una delle parti ovvero contenuti in

moduli o formulari, prevedono l'inefficacia delle clausole vessatorie

od eccessivamente onerose non specificamente approvate per iscritto

dall'altro contraente - ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3 e

24 della Costituzione, ove "interpretati nel senso della loro

inapplicabilità ai contratti stipulati dalla pubblica

Amministrazione";

che dinanzi a questa Corte si è costituita la parte attrice del

giudizio a quo ed è intervenuta, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che

venga dichiarata non fondata la questione;

Considerato che, nell'esegesi delle norme impugnate, la

giurisprudenza della Corte regolatrice (superando il proprio iniziale

contrario indirizzo) si è da tempo orientata nel ritenerne viceversa

l'applicabilità "anche con riguardo ai contratti stipulati dalla

P.A.", in quanto, per principio, soggetta alle norme del codice

civile "quando utilizza gli schemi del diritto privato facendo uso

della sua capacità privatistica che ha in comune con qualsiasi altro

soggetto" (così, per tutte, Cass. 1984, n. 4832);

che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono

nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe

raggiungere per via di reductio ad legitimitatem, sicché la

questione proposta è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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