Codice civile

Art. 1138 c.c. — Regolamento di condominio

[1]Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche' le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

[2]Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

[3]((Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107)).

[4]Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

[5]((Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici)).

Testo vigente dal 18 giugno 2013

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 1138 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9573/2026

    14 aprile 2026

    Il muro perimetrale comune ha non solo la funzione primaria di sostegno dello stabile, ma anche quella, accessoria e secondaria, di appoggio di impianti, eventualmente al servizio di una singola proprietà esclusiva, purché tale utilizzazione sia contenuta entro i limiti di cui all'art 1102 c.c., relativi alla possibilità per gli altri partecipanti di "farne parimenti uso" nonché alla non alterazione della "destinazione", e sempre che essa non rechi pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato e non ne alteri il decoro architettonico, restando ferma la possibilità di introdurre al riguardo apposita disciplina a mezzo del regolamento di condominio - o di cd. delibera- regolamento - purché essa non menomi i diritti di ciascun condomino risultanti dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, o introduca una generalizzata proibizione di uso delle parti comuni, o, infine, deroghi alle disposizioni elencate dall'art. 1138, comma 4, c.c. (Fattispecie relativa all'installazione, da parte di alcuni condomini ed a servizio delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, di condizionatori sulla facciata esterna dell'edificio).

    Art. 1138 c.c. · Art. 1102 c.c. · Art. 1120 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8432/2026

    3 aprile 2026

    In tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini abbiano espressamente accettato una determinazione delle quote difforme dai criteri legali, dando vita ad una "diversa convenzione" ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., tale dichiarazione ha natura negoziale e, costituendo impegno irrevocabile, preclude di ottenerne la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.; ove, invece, l'approvazione della tabella sia diretta alla mera determinazione quantitativa delle quote, senza incidere sulla portata dei diritti e obblighi di partecipazione, essa non ha natura negoziale e l'errore rilevante ai fini della revisione coincide con l'obiettiva divergenza tra valore effettivo delle unità immobiliari e valore proporzionale attribuito, e non con l'errore vizio del consenso ex art. 1428 c.c.

    Art. 1138 c.c. · Art. 1118 c.c. · Art. 1123 c.c. · Art. 1428 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4966/2026

    5 marzo 2026

    In tema di uso della cosa comune, l'assemblea condominiale può, con delibera adottata a maggioranza ai sensi degli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare il godimento dei beni comuni non rientranti nell'art. 1117 c.c. secondo il criterio dei millesimi di proprietà, prevedendo modalità di utilizzo differenziate o turnarie proporzionate alla quota, purché non sia impedito agli altri partecipanti un uso conforme alla destinazione del bene; ciò in quanto l'art. 1102 c.c. non ha carattere inderogabile e il regolamento può legittimamente privilegiare, nel godimento, i condomini che concorrono in misura maggiore alle spese di conservazione o fruizione del bene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valido il regolamento condominiale che aveva disciplinato l'accesso dei terzi - non dei condomini o familiari - alla piscina comune e introdotto criteri di prenotazione del campo da tennis fondati sui millesimi di proprietà, mantenendo il criterio turnario e assicurando a tutti i condomini l'uso dei beni, con maggiori possibilità di godimento, anche indiretto, in favore dei titolari di quote più elevate).

    Art. 1138 c.c. · Art. 1102 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1136 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22025/2025

    31 luglio 2025

    In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.

    Art. 1138 c.c. · Art. 1109 c.c. · Art. 1111 c.c. · Art. 1139 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le attribuzioni dell'assemblea e la validità delle deliberazioni da essa adottate ricevono (articoli 1135 e 1136) una disciplina sostanzialmente conforme a quella che dettava il R. decreto-legge 5 gennaio 1934 (articoli 23 e 24). Per altro, riguardo alla costituzione dell'assemblea e alla validità delle deliberazioni, ho apportato alcuni ritocchi alle disposizioni dell'art. 24 del citato decreto-legge e ho stabilito che l'assemblea non può deliberare se tutti i condomini non sono stati invitati alla riunione. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti; ma il ricorso, in conformità di quanto è disposto in tema di comunione in generale (art. 1109), non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria (articolo 1137). Circa i regolamenti di condominio, senza variare la maggioranza qualificata richiesta per la loro approvazione dall'art. 28, primo comma, del decreto-legge più volte citato, e assoggettandone l'impugnazione alle norme stabilite, in tema di comunione in generale, per gli altri regolamenti di comunione, ho creduto opportuno renderne obbligatoria la formazione quando il numero dei condomini è superiore a dieci (art. 1138). La pubblicità di tali regolamenti è assicurata dalla trascrizione di essi in apposito registro, da tenersi, come si precisa nelle disposizioni di attuazione del codice, dall'associazione professionale dei proprietari di fabbricati. In questo registro devono anche essere annotate, perchè i terzi ne abbiano conoscenza, la nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio (art. 1129, ultimo, comma). Del possesso. DISPOSIZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 532

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013. 12 parole tolte, 26 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma tolto: dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. aggiunto: dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 1107.

… disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137aggiunto: .

aggiunto: Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1138 · fonte del testo

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