Codice civile

Art. 884 c.c. — Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune

[1]Il comproprietario di un muro comune puo' fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e puo' immettervi travi, purche' le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla meta' del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario puo' anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli e' tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

[2]Non puo' fare incavi nel muro comune, ne' eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilita' o che in altro modo lo danneggi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 884 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5355/2026

    10 marzo 2026

    La disciplina prevista, per il muro divisorio comune, dall'art. 884, commi 1 e 2, c.c., prevale sul principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto costituente norma speciale applicabile alla comunione del muro, e pertanto dal combinato disposto delle disposizioni contenute nell'art. 884 c.c. e nel comma 2 dell'art. 881 c.c. discende che ciascun comproprietario del muro può far valere in sede petitoria il proprio diritto a che le nicchie aperte nel muro comune dall'altro comproprietario non eccedano in profondità il limite della metà dello spessore del muro, ovvero che esse siano chiuse qualora, ancorché non eccedenti il limite della metà, minino comunque la stabilità del muro o lo danneggino in altro modo.

    Art. 884 c.c. · Art. 881 c.c. · Art. 1102 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Un secondo gruppo di norme (articoli 880-885) riguarda le presunzioni di appartenenza dei muri divisori e il regime dei muri comuni. In conformità del codice del 1865 (articoli 546-547), il nuovo codice (articoli 880-881) stabilisce due presunzioni, suscettibili di prova contraria: da un lato, la presunzione di comunione così per il muro che serve di divisione tra edifici (presunzione che, in caso di altezze ineguali degli edifici, è limitata al punto in cui uno di questi comincia ad essere più alto), come per il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi; dall'altro lato, la presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio tra campi, cortili, giardini od orti, sulla base della posizione del piovente esistente nel muro e, ove questo manchi, di altri segni particolarmente qualificati. Circa i diritti e gli obblighi di ciascun condomino rispetto al muro comune, non ho apportato innovazioni rilevanti (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 421

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art884 · fonte del testo

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