Codice civile

Art. 1117-bis c.c. — Ambito di applicabilità

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

Testo vigente dal 18 giugno 2013

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1117-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14453/2026

    15 maggio 2026

    I rappresentanti dei condominii nell'assemblea di cui all'art. 67, terzo e quarto comma, disp. att. c.c. sono i rappresentanti dei rispettivi condomini - sprovvisti di poteri decisori propri e soggetti alle regole del mandato nell'espressione del voto - e non svolgono mansioni di amministratore di condominio, in quanto la norma prevede una delega collettiva obbligatoria (a fini di semplificazione del procedimento di convocazione e formazione della volontà nei condominii complessi) che giustifica il divieto di limiti o condizioni al potere di rappresentanza.

    Art. 1117-bis c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9309/2026

    13 aprile 2026

    Rientra nella competenza dell'assemblea del supercondominio la deliberazione sulla ripartizione, tra i condòmini dei singoli edifici e su base millesimale, delle spese relative ad un servizio comune ai condomìni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto nulla, in quanto estranea alla sua competenza, la delibera dell'assemblea del supercondominio di ripartizione delle spese di riscaldamento tra i condòmini dei singoli edifici).

    Art. 1117-bis c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1123 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27998/2025

    21 ottobre 2025

    In tema di supercondominio, per poter configurare un rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo II del titolo VII del libro terzo c.c., in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, è indispensabile - anche in base alla disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1117 bis c.c. - l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi ex art. 1117 c.c., sulla quale si trovino cose, impianti o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo, invece, sufficiente la sola fruizione, da parte di entrambi, di cose, impianti o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi.

    Art. 1117-bis c.c. · Art. 1117 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1117bis · fonte del testo

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