Art. 163 c.p.c. — Contenuto della citazione

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[1]La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

[2]Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

[3]L'atto di citazione deve contenere: 1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta; 2° il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3° la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4° l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata;

  • 7)l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze ((di cui agli articoli 38 e 167)). 67 72

[4]L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Testo in vigore dal 4 luglio 2009 al 27 febbraio 2010

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Procedimento semplificatoVersione 0.1

Ricorso nel procedimento semplificato

Atto introduttivo del procedimento semplificato davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, la ragione del rito, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

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EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 163 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).

    Art. 163 c.p.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2882 c.c. · Art. 2884 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10733/2026

    22 aprile 2026

    Ai della proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva, sicché non costituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'attore avesse inizialmente assunto di essere creditore sulla base dell'avallo di cambiali e, con la memoria ex art. 183 c.p.c., allegato, quale titolo del credito, una transazione).

    Art. 163 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 270 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8326/2026

    3 aprile 2026

    La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

    Art. 163 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 164 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 236 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7008/2026

    24 marzo 2026

    Il rilascio della procura alle liti di cui all'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c. - applicabile anche nel rito del lavoro - è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio, di modo che la relativa mancanza ne comporta l'inesistenza giuridica, non sanabile dal rilascio della procura successivamente al deposito dell'atto stesso - atteso che nel processo del lavoro non è applicabile l'art. 125, comma 2, c.p.c., realizzandosi la costituzione nel giudizio mediante il deposito del ricorso -, né emendabile con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo previgente rispetto alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), che non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

    Art. 163 c.p.c. · Art. 414 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 125 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 301 ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/2002

    Questione inammissibile
    6 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui: a) non prevedono, a pena di nullità, che il ricorso introduttivo del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere - come la citazione introduttiva del procedimento di cognizione ordinaria - l'invito all'opposto a costitursi nei termini e l'avvertimento sulle conseguenti decadenze; b) non dispongono che l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta. Infatti il rimettente non chiarisce se sussistano le condizioni per l'esame della domanda riconvenzionale - cui si correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 619 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 4 luglio 2009. 1 parola tolta, 4 parole aggiunte.

… con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui tolto: all'articolo aggiunto: agli articoli 38 e 167.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art163 · fonte del testo

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