Art. 163 c.p.c. — Contenuto della citazione

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[1]((La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

[2]Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

[3]L'atto di citazione deve contenere: 1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta; 2° il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3° la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4° l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata; 7° l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel (ermine e nelle forme stabilite dall'art. 106, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sara' designato ai sensi dell'art. 108-bis.

[4]L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Procedimento semplificatoVersione 0.1

Ricorso nel procedimento semplificato

Atto introduttivo del procedimento semplificato davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, la ragione del rito, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 163 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).

    Art. 163 c.p.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2882 c.c. · Art. 2884 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10733/2026

    22 aprile 2026

    Ai della proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva, sicché non costituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'attore avesse inizialmente assunto di essere creditore sulla base dell'avallo di cambiali e, con la memoria ex art. 183 c.p.c., allegato, quale titolo del credito, una transazione).

    Art. 163 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 270 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8326/2026

    3 aprile 2026

    La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

    Art. 163 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 164 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 236 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7008/2026

    24 marzo 2026

    Il rilascio della procura alle liti di cui all'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c. - applicabile anche nel rito del lavoro - è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio, di modo che la relativa mancanza ne comporta l'inesistenza giuridica, non sanabile dal rilascio della procura successivamente al deposito dell'atto stesso - atteso che nel processo del lavoro non è applicabile l'art. 125, comma 2, c.p.c., realizzandosi la costituzione nel giudizio mediante il deposito del ricorso -, né emendabile con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo previgente rispetto alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), che non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

    Art. 163 c.p.c. · Art. 414 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 125 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 301 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 68/2007

    Parametro
    9 marzo 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Rom…

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 164 c.p.c. · Art. 132 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 181 parole tolte, 63 parole aggiunte in 9 capoversi.

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa tolto: innanzi al giudice istruttore. All'uopo ilaggiunto: .

aggiunto: Il presidente del tribunale aggiunto: stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, tolto: stabilisce al principio dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore tolto: in cui ciascun giudice istruttore deve tenere le udienze, e tra esse quella destinata esclusivamente per la aggiunto: delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. tolto: Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.

tolto: 1) aggiunto: 1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta;

tolto: 2) aggiunto: 2° il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la …

tolto: 3) aggiunto: 3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;

tolto: 4) aggiunto: 4° l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

tolto: 5) aggiunto: 5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

tolto: 6) aggiunto: 6° il nome e aggiunto: il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, tolto: quando questa non e' gia' apposta sulla stessa citazione; 7) l'invito rivolto al convenuto a comparire davanti al giudice istruttore, e l'istanza, al presidente del tribunale perche' assegni la sezione e designi il giudice istruttore. L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare debbono essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale con decreto in calce designa il giudice istruttore davanti al quale la causa dovra' essere trattata. Se il tribunale e' diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione designa nelle stesse forme il giudice istruttore. L'udienza per la prima comparizione delle parti davanti al giudice cosi' designato e' fissata dalla parte istante. Il convenuto sara' invitato a costituirsi in cancelleria nel termine preventivo stabilito dall'art. 166. aggiunto: qualora questa sia stata gia' rilasciata; 7° l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel (ermine e nelle forme stabilite dall'art. 106, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sara' designato ai sensi dell'art. 108-bis.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

L'atto di citazione, sottoscritto a norma tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art163 · fonte del testo

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