Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2002 · relatore Franco Bile

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163,

terzo comma, n. 7, 164, primo comma, del codice di procedura civile,

e del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 2001 dal

Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Solaris One

S.r.l. e la Etro S.p.a. ed altra, iscritta al n. 517 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2001, il Tribunale di

Venezia, nel corso della fase di cognizione ordinaria di un

procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 del

codice di procedura civile, ha sollevato - in riferimento all'art. 3

della Costituzione - varie questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del

combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice

di procedura civile, relativamente alla disciplina del raccordo fra

la fase sommaria del procedimento e la fase a cognizione piena;

che il giudizio a quo è iniziato con un ricorso in

opposizione di terzo all'esecuzione, proposto il 4 marzo 1998 dalla

S.r.l. Solaris One, avanti al pretore di Venezia, sezione distaccata

di Mestre, con riferimento al pignoramento di alcuni beni mobili

ritenuti dall'opponente di sua proprietà, eseguito dalla Etro S.p.a.

a carico della S.r.l. Calle Legrenzi;

che il pretore, sospesa con decreto l'esecuzione, ha fissato

avanti a sé l'udienza di comparizione del 31 marzo 1998, nella quale

si è costituita soltanto la creditrice opposta, chiedendo la revoca

della sospensione dell'esecuzione e, nel merito, il rigetto

dell'opposizione;

che, dopo altre udienze, il pretore, con ordinanza del

17 luglio 1998, ha confermato il provvedimento di sospensione

dell'esecuzione e, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 619 cod.

proc. civ., ha rimesso le parti avanti al Tribunale di Venezia,

competente per valore sul merito della controversia;

che nel giudizio avanti al Tribunale di Venezia, riassunto

dall'opponente, la debitrice Legrenzi è rimasta contumace, mentre la

creditrice opposta Etro si è costituita ribadendo le difese della

precedente fase processuale, proponendo domanda riconvenzionale "per

l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione", per ottenere la condanna

della Solaris One, quale obbligata in solido con la debitrice, al

pagamento della somma oggetto del precetto, e chiedendo altresì la

pronuncia di un'ordinanza ex art.186-bis oppure ex art. 186-ter, del

codice di procedura civile;

che l'opponente ha eccepito la tardività della

riconvenzionale, non proposta all'udienza di comparizione svoltasi

avanti al pretore;

che il tribunale - rigettate le istanze ex artt. 186-bis e

186-ter ed esperita prova documentale e testimoniale - ha trattenuto

la causa in decisione, pronunciando l'ordinanza di rimessione;

che in tale ordinanza il rimettente - dopo avere riferito nei

termini sopra indicati lo svolgimento processuale, in particolare

dando atto che effettivamente la domanda riconvenzionale dell'opposta

creditrice procedente era stata proposta soltanto nella fase del

giudizio conseguente alla riassunzione - rileva che in tal modo

sarebbe stato violato l'art. 185 disp. att. cod. proc. civ;

che, ad avviso del rimettente, tale norma - rimasta

immodificata a seguito della riforma del processo civile di cui alla

legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo

civile) ed al decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi

urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della

legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo),

convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 -

dimostrerebbe come già la fase processuale dinanzi al giudice

dell'esecuzione, prima della riassunzione avanti al tribunale

competente per valore, abbia le caratteristiche dell'ordinario

giudizio di cognizione, onde la riconvenzionale dovrebbe essere

proposta nel rispetto della disciplina posta dall'art. 167, terzo

comma, cod. proc. civ;

che tuttavia nei procedimenti di cognizione che iniziano su

ricorso, come l'opposizione di terzo all'esecuzione, "stante

l'assenza di uno specifico riferimento normativo", tale articolo non

potrebbe trovare applicazione, né d'altro canto il legislatore ha

previsto la necessità dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo

comma, n. 7, cod. proc. civ., e della conseguente decadenza della

parte opposta dalla facoltà di proporre l'eventuale domanda

riconvenzionale, in difetto di costituzione almeno venti giorni prima

dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione o almeno

all'udienza;

che la mancata previsione di tale avvertimento nel

procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione determinerebbe

un'irragionevole disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost.,

rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con

citazione;

che, sulla base di queste considerazioni, il rimettente

solleva d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non

prevede che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo

all'esecuzione debba contenere "l'invito all'opposto" a costituirsi

nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice

dell'esecuzione con il decreto di fissazione della comparizione,

ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la

costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui

all'art. 167 cod. proc. civ;

b) dell'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ.,

nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba

contenere l'invito e l'avvertimento in questione;

c) dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., nella

parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod.

proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo;

d) del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo

comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non disporrebbero che nel

giudizio di opposizione ex art. 619 l'opposto debba, a pena di

decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella

comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima

dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o

al più tardi nella stessa udienza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria in cui

ha sostenuto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della

questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione riferisce

esplicitamente che, nella specie, la domanda riconvenzionale - cui si

correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione

di legittimità costituzionale - è stata proposta (dalla creditrice

opposta nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione) "per

l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione";

che, pertanto, il giudice rimettente è tenuto ad esaminare

la riconvenzionale soltanto in caso di rigetto dell'opposizione;

che invece il tribunale - che pure ha trattenuto in decisione

l'intero giudizio - non motiva in alcun modo sulla fondatezza

dell'opposizione e quindi non chiarisce se sussistano le condizioni

alla presenza delle quali l'esame della domanda riconvenzionale, ed

in primo luogo il tema della sua tempestività, risulta

esplicitamente subordinato;

che il silenzio dell'ordinanza circa l'insorgere del dovere

di esaminare la riconvenzionale si risolve in difetto di motivazione

sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale e ne

determina la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7,

164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167,

secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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