[1]((Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa e' fatta con comparsa, che deve contenere:

  • 1)l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
  • 2)il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
  • 3)il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
  • 4)l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice;
  • 5)l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;
  • 6)l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale e' fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

[2]Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore gia' designato non fa piu' parte del tribunale o della sezione, la Parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

[3]La comparsa e' notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951. 11 parole tolte, 138 parole aggiunte in 6 capoversi.

Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa e' fatta con comparsa, che deve conteneretolto: ;aggiunto: :

4) aggiunto: l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice;

aggiunto: 5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del tolto: codice aggiunto: Codice;

tolto: 5aggiunto: 6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale e' fatta la riassunzionetolto: .aggiunto: , e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

aggiunto: Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore gia' designato non fa piu' parte del tribunale o della sezione, la Parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

La comparsa e' notificata tolto: alle altre parti a norma dell'articolo 170 del codice aggiunto: a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art125 · fonte del testo

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