Art. 163 c.p.c. — Contenuto della citazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. Leggi il testo vigente →
[1]La domanda si propone mediante atto di citazione.
[2]Questo deve contenere:
- 1)l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta;
- 2)il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3)la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5)l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6)il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, quando questa non e' gia' apposta sulla stessa citazione;
- 7)l'invito rivolto al convenuto di costituirsi nel termine che l'attore deve indicare a norma dell'articolo 166, con l'esplicita avvertenza che, non costituendosi, sara' proceduto in sua contumacia.
[3]L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948
