Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Tutti gli articoli, art. 01–199
276 articoli in 2 pagine. Per libri, titoli e capi: indice sistematico.
- Art. 01IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto…
- Art. 1Soggetti del diritto
- Art. 2Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici
- Art. 3Ritenute sugli assegni di attività
- Art. 4Cessazione dal servizio per limiti di età
- Art. 5Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto
- Art. 6Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi
- Art. 7Membri del Governo e parlamentari
- Art. 8Computo
- Art. 9Cessazione dal servizio seguita da riammissione
- Art. 10Disposizioni comuni
- Art. 11Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi
- Art. 12Servizi resi ad enti diversi
- Art. 13Periodi di studi superiori e di esercizio professionale
- Art. 14Servizi ammessi a riscatto
- Art. 15Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento
- Art. 16Personale postelegrafonico
- Art. 17Corsi di istruzione per i servizi telefonici
- Art. 18Campagne di guerra
- Art. 19Servizio di navigazione e servizio su costa
- Art. 20Servizio di volo
- Art. 21Servizio di confine
- Art. 22Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di penaabrogato
- Art. 23Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate
- Art. 24Servizi scolastici
- Art. 25Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici
- Art. 26Servizi prestati in colonia e in territorio somalo
- Art. 27Servizio prestato in zona di armistizio
- Art. 28Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali
- Art. 29Servizi scolastici
- Art. 30Servizio ferroviario
- Art. 31Navigazione mercantileabrogato
- Art. 32Studi superiori richiesti agli ufficiali
- Art. 33Servizio prestato dai legionari fiumani
- Art. 34Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici
- Art. 35Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati
- Art. 36Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi
- Art. 37Servizio reso nella m.v.s.n
- Art. 38Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440
- Art. 39Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico
- Art. 40Servizio effettivo e servizio utile
- Art. 41Servizi non computabili
- Art. 42Diritto al trattamento normale
- Art. 43Base pensionabile
- Art. 44Misura del trattamento normale
- Art. 45Personale della carriera diplomaticaabrogato
- Art. 46Personale dell'Amministrazione dell'internoabrogato
- Art. 47Personale scolastico
- Art. 48Dipendenti civili affetti da tubercolosi
- Art. 49Personale già in servizio nel territorio di Trieste
- Art. 50Personale addetto alla commutazione telefonica
- Art. 51Benefici combattentistici
- Art. 52Diritto al trattamento normale
- Art. 53Base pensionabile
- Art. 54Misura del trattamento normale
- Art. 55Ufficiali in ausiliariaabrogato
- Art. 56Ufficiali nella riserva o in congedo assolutoabrogato
- Art. 57Richiamo in servizio di militari pensionatiabrogato
- Art. 58Non cumulabilità delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio
- Art. 59Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronauticaabrogato
- Art. 60Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronauticaabrogato
- Art. 61Servizi antincendi e Corpo forestale
- Art. 62Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa Italia e dell'ordine di Malta
- Art. 63Militari invalidi di guerra
- Art. 64Diritto alla pensione
- Art. 65Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio
- Art. 66Misura della pensione privilegiata degli operai
- Art. 67Misura della pensione privilegiata dei militari
- Art. 68Assegno rinnovabile per i militari
- Art. 69Indennità per una volta tanto per i militari
- Art. 70Aggravamento
- Art. 71Criteri di classificazione
- Art. 72Coesistenza di più infermità
- Art. 73Perdita dell'organo superstite
- Art. 74Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo
- Art. 75Servizi antincendi e Corpo forestale
- Art. 76Allievi delle accademie militari
- Art. 77Malattie tropicali
- Art. 78Ricovero in ospedali psichiatrici
- Art. 79Opzione per trattamento a carico di Governi esteri
- Art. 80Servizio di guerra
- Art. 81Coniuge superstite
- Art. 82Orfani
- Art. 83Genitori
- Art. 84Fratelli e sorelle
- Art. 85Condizioni economiche
- Art. 86Sussistenza e cessazione delle condizioni previste
- Art. 87Consolidamento
- Art. 88Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare
- Art. 89Misura dell'indennità per una volta tanto
- Art. 90Riversibilità dell'assegno rinnovabile
- Art. 91Scomparsa e irreperibilità
- Art. 92Trattamento privilegiato di riversibilità
- Art. 93Trattamento speciale
- Art. 94Tredicesima mensilità
- Art. 95Tredicesima mensilità: personale militare sfollato
- Art. 96Assegno di caroviveri
- Art. 97Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri
- Art. 98Quote di aggiunta di famiglia
- Art. 99Indennità integrativa speciale
- Art. 100Assegno di superinvalidità
- Art. 101Assegno complementare
- Art. 102Assegno di incollocamento
- Art. 103Assegno di previdenza
- Art. 104Assegno di incollocabilità
- Art. 105Non cumulabilità
- Art. 106Aumento di integrazione
- Art. 107Indennità di assistenza e di accompagnamento
- Art. 108Assegno di cura
- Art. 109Assegno per cumulo di infermità
- Art. 110Assegno speciale annuo
- Art. 111Indennità speciale annua
- Art. 112Riunione di servizi statali
- Art. 113Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali
- Art. 114Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti
- Art. 115Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione
- Art. 116Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia
- Art. 117Rifusione del trattamento già liquidato
- Art. 118Disposizioni comuni
- Art. 119Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa
- Art. 120Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e telefonico
- Art. 121Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione
- Art. 122Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione
- Art. 123Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale
- Art. 124Costituzione della posizione assicurativaabrogato
- Art. 125Contributi
- Art. 126Casi di esclusione
- Art. 127Annullamento della posizione assicurativa
- Art. 128Personale militare volontarioabrogato
- Art. 129Operai
- Art. 130Pensione normale diretta e trattamento di attività
- Art. 131Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi
- Art. 132Effetti del precedente servizio in caso di cumulo
- Art. 133Divieto di cumulo
- Art. 134Reiscrizioni a casse di previdenza
- Art. 135Personale in servizio alla data del 1 marzo 1966
- Art. 136Trattamento di attività e pensione di riversibilità
- Art. 137Trattamento economico di sfollamento
- Art. 138Pensioni a carico dell'I.N.P.S
- Art. 139Pensione privilegiata
- Art. 140Pensione di riversibilità
- Art. 141Ritenute sulla pensioneabrogato
- Art. 142Ritenute non operate sugli assegni di attività
- Art. 143Sequestro, pignoramento, cessione
- Art. 144Recupero dell'equo indennizzo
- Art. 145Dichiarazione dei servizi e documentazione
- Art. 146Trasmissione della dichiarazione
- Art. 147Servizi e periodi computabili a domanda
- Art. 148Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti
- Art. 149Definizione della domanda di computo
- Art. 150Pagamento del contributo di riscatto
- Art. 151Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio
- Art. 152Determinazione della pensione capitalizzata
- Art. 153Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato
- Art. 154Competenza
- Art. 155(Cessazione dal servizio per limiti di età). La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto. Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni. Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età. Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione. La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito. All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta. Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162
- Art. 156Altri casi di cessazione del servizio
- Art. 157Liquidazione di ufficio
- Art. 158Competenza
- Art. 159Liquidazione in caso di decesso in servizio
- Art. 160Liquidazione in caso di morte del pensionato
- Art. 161Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato
- Art. 162(Liquidazione provvisoria). Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche dal coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente liquidata. Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di età o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante. La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico. Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito. I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonché quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione
- Art. 163Amministrazione centrale
- Art. 164Altri uffici
- Art. 165Commissioni mediche ospedaliereabrogato
- Art. 166Comitato per le pensioni privilegiate ordinarieabrogato
- Art. 167Iniziativa d'ufficio o su domanda
- Art. 168Presentazione e contenuto della domanda
- Art. 169Ammissibilità della domanda
- Art. 170Istruttoriaabrogato
- Art. 171Adempimenti dell'ufficioabrogato
- Art. 172Accertamenti sanitariabrogato
- Art. 173Spese di ricovero
- Art. 174Mancata presentazione agli accertamenti sanitariabrogato
- Art. 175Verbale della commissione medica ospedalieraabrogato
- Art. 176Trasmissione degli atti all'amministrazione centraleabrogato
- Art. 177Casi in cui è richiesto il parere del comitatoabrogato
- Art. 178Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legaleabrogato
- Art. 179Provvedimento dell'amministrazione centraleabrogato
- Art. 180Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto
- Art. 181Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno
- Art. 182Scadenza dell'assegno rinnovabile
- Art. 183Aggravamento
- Art. 184Decesso in servizio
- Art. 185Adempimenti degli uffici
- Art. 186Decesso del titolare di trattamento diretto
- Art. 187Provvedimento dell'amministrazione centraleabrogato
- Art. 188Trattamento speciale
- Art. 189Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilità
- Art. 190Rinvio
- Art. 191Decorrenza e durata della pensione e degli assegni
- Art. 192Domanda di liquidazione
- Art. 193Comunicazione del decreto
- Art. 194Inabilità a proficuo lavoro
- Art. 195Competenza per gli assegni accessori
- Art. 196Quote di aggiunta di famiglia
- Art. 197Pagamento delle pensioni e degli assegni
- Art. 198Arrotondamento
- Art. 199Nomina del rappresentante