Art. 67 — Misura della pensione privilegiata dei militari

Al militare le cui infermita' o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione. La pensione e' pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermita' o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed e' pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilita', rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianita' necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione cosi' aumentata non puo' eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54. Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se piu' favorevole. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonche' per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 481/1987

    Parametro
    10 dicembre 1987

    Le disposizioni secondo le quali le pensioni privilegiate dei militari di truppa dell'aeronautica sono liquidate facendosi riferimento all'ultimo stipendio o paga e al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio (non già a quello conseguito al momento del riconoscimento dell'infermità che da' titolo alla pensione privilegiata), non concretano violazione del principio di eguaglianza, poiché esse trovano corrispondenza nella analoga disciplina del diritto dei militari alla pensione normale; in entrambi i casi, perciò, le sanzioni disciplinari irrogate - e, in ispecie, la perdita del grado - comportando una riduzione del trattamento in attività, finiscono per spiegare effetti solo indiretti sulla misura della pensione; diversamente quindi da ciò che disponeva la L. n. 424/1966, e poi abrogata, per effetto della quale l'irrogazione delle predette sanzioni ovvero di condanne penali produceva riduzione o perdita della pensione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 14, lett. c, R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1340, conv. in L. 16 maggio 1935, n. 834 - in relazione agli artt. 11 stesso decreto e 3 D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876 e 100, comma primo, R.D. 21 febbraio 1985, n. 70 e 67, commi secondo e quinto, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - V. S. nn. 3/1966; 78/1967; 112/1968, 113/1968; 144/1971, 147/1971; 25/1972; 24/1975; 83/1979; 288/1983.

    Art. 67 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art67 · fonte del testo

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