Art. 151 — Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio

La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il trattamento di attivita' spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio. La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza. La domanda non e' ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, pero', il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennita' per una volta tanto. L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la domanda, ne da' comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti. Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 198/1990

    Questione infondata
    12 aprile 1990

    Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di ricongiunzione o riunione di servizi a fini pensionistici (6 mesi dall'inizio del nuovo rapporto) previsto dall'art. 157, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, tende alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, così come stabilito nella legge di delegazione anche e soprattutto nell'interesse stesso degli aventi titolo alla ricongiunzione, per l'ovvia esigenza di definire sollecitamente e razionalmente le relative posizioni, non limitando il diritto, ma le sue sole modalità temporali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 151, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non fa salva, per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facoltà di richiede re la detta riunione all'atto della definitiva cessazione dal servizio, così come già in precedenza previsto dagli artt. 3 della legge n. 420 del 1938 e 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 758 del 1965).

    Art. 151 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art151 · fonte del testo

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