Art. 13 — Periodi di studi superiori e di esercizio professionale

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio. 2 27 29 38 Il riscatto puo' essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione. Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, e' ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonche' dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio. Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, e' consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonche' ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1976

La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento. Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore."

Corte costituzionale

27

La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n.535 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1990, n.49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturita' artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti".

Corte costituzionale

29

La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 giugno 1991, n.257 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n.24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione".

Corte costituzionale

38

La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 15 febbraio 2000, n.52 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), "nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni".

Testo vigente dal 24 febbraio 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 52/2000

    Ha colpito questo articolo
    15 febbraio 2000

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto degli artt. 13, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. Va, infatti, premesso che, nell'attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studio superiori, l'omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) - il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore), b) - il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera; che, pur nell'ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto, il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nella carriera più elevata, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l'interesse del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.); e che, pertanto, l'incentivazione dell'accesso di personale qualificato nella pubblica amministrazione si traduce nel riconoscere alla preparazione, acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultimo, ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza. Ed in applicazione, appunto, di questi principi, non resta che estendere l'illegittimità costituzionale (già dichiarata per la parte relativa al riscatto dei periodi di studi necessari per il conseguimento dei diplomi dell'Accademia di belle arti richiesti per i concorsi per la docenza in ruolo nella stessa Accademia), al caso di possesso dei medesimi titoli nelle ipotesi in cui i relativi diplomi siano richiesti, congiuntamente ad altri titoli di studio di maturità, per l'ammissione in servizio di ruoli nella pubblica amministrazione. Inoltre, sulla base delle medesime considerazioni, risulta la fondatezza anche della questione relativa alla mancata previsione della riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei titoli di studio di specializzazione o di perfezionamento (post-secondari) non rilasciati da università, ma da istituti e scuole riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e richiesti per l'assegnazione ai posti di insegnante di "sostegno", tenuto conto che i particolari titoli di specializzazione per l'adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale, argomentando dagli artt. 2, 3, 24, comma primo, e 38, comma terzo) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap costituiscono un requisito per l'utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione. - S. nn. 218/1984, 215/1987, 104/1990, 535/1990, 112/1996.

    Art. 13 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 257/1991

    Ha colpito questo articolo
    12 giugno 1991

    Con l'art. 5, nono comma, d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, i corsi di preparazione tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sono riconosciuti equivalenti ai corsi di specializzazione post-laurea tra i requisiti culturali di accesso ad una determinata qualifica funzionale. Conseguentemente nei limiti di applicabilità dello ius superveniens, il superamento di tali corsi ha ora acquisito la qualità di condizione necessaria per l'accesso in servizio, in quanto parificato a quello di un corso di specializzazione post-universitario, ove il titolo finale di quet'ultimo (secondo la normativa vigente) sia già richiesto come requisito per tale accesso. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 nella parte in cui non comprende tra i periodi di tempo ammessi al riscatto quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, limitatamente alle ipotesi in cui il superamento di detti corsi sia richiesto come "condizione necessaria per l'ammissione in servizio". V., per caso analogo, anche la sent. n.535/1990.

    Art. 13 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 270/2022

    Questione infondata
    30 dicembre 2022

    La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedente: S. 165/2020 - mass. 43304 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. La norma censurata - nel dettare per i militari una peculiare disciplina, che diverge in modo significativo e più favorevole da quella parallela per gli impiegati civili - non è irragionevole, né viola il principio di eguaglianza. Il carattere spiccatamente derogatorio ed eccezionale della disposizione osta infatti, di per sé, alla possibilità di invocarla quale tertium comparationis e le situazioni non sono assimilabili, poiché, ancora oggi, persiste la diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare. ( Precedenti: S. 225/2014 - mass. 38117; S. 273/2011 - mass. 35867; S. 131/2009 - mass. 33422 ).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1991 al 24 febbraio 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 15 febbraio 2000, n.52 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), "nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art13 · fonte del testo

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