Art. 130 — Pensione normale diretta e trattamento di attività

E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati. All'atto della cessazione del nuovo rapporto e' liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia' conseguiti in dipendenza del precedente rapporto. Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attivita'.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 517/2000

    Questione inammissibile
    21 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità - per erroneità del presupposto ermeneutico da cui muove il rimettente - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959 e 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 impugnati, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevederebbero un generalizzato divieto di cumulo tra indennità integrative speciali in presenza di più retribuzioni o trattamenti di quiescenza o di retribuzione e pensione. Va, infatti, osservato che: a) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, l'interpretazione contestata è ancora oggi - nonostante la sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti 3 gennaio 2000 - tutt'altro che maggioritaria o prevalente, sicché il rimettente avrebbe potuto scegliere un'interpretazione diversa, tanto più tenendo conto delle conseguenze ricollegabili alla cessazione di efficacia del suddetto divieto generalizzato derivante dalle sentenze di questa Corte n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992; b) la disposizione di cui all'art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959 non è più in vigore in quanto è stata sostituita dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che, a sua volta, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalle sentenze n. 566 del 1989 e 494 del 1993; c) l'art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è irrilevante ai fini della prospettata questione in quanto non ha contenuto autonomo e, presupponendo l'esistenza di un divieto di cumulo valido ed operante, non può più riguardare l'indennità integrativa speciale. - V. sentenze nn. 566/1989 e 232/1992 ove è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di un limite al di sotto del quale il divieto di cumulo tra indennità integrative speciali non può operare. - V. sentenze nn. 566/1989 e 494/1993 nonchè ordinanza n. 438/1998 sulla espunsione dal sistema dell'art. 2, comma settimo, della legge n. 324 del 1959. L.T.

    Art. 36 cost. · Art. 2 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 130 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art130 · fonte del testo

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