Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72. Sono valutabili, altresi', i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra. I servizi prestati nelle regioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonche' quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualita' di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale. I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, a sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresi' valutabili i servizi resi nella milizia confinaria. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialita' e milizie speciali.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1986

    Questione infondata
    7 febbraio 1986

    Indipendentemente dal fatto che il giudice a quo ha omesso di impugnare proprio la norma (art. 3 r.d.l. n. 102 del 1944) che concede a graduati e militari di truppa della M.V.S.N. una indennità in luogo della pensione - va considerato, che la negazione a questi del diritto al trattamento di quiescenza ed il riconoscimento di tale diritto ad ufficiali e sottufficiali della stessa M.V.S.N., previsto dall'art. 37 primo e terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, appare giustificato dalla circostanza che ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292, soltanto gli ufficiali, sottufficiali e militari addetti al comando generale, a quelli di zona, di gruppo autonomo e di legione erano sottoposti "ad una ritenuta mensile commisurata al sei per cento dello stipendio" (art. 9 r.d. n. 1282 del 1938), mentre gli altri - sia ufficiali che militi - prestavano servizio volontario e venivano "retribuiti solo nei giorni in cui (erano) chiamati alle armi" (art. 5 stesso d.l.); sicché il loro rapporto con la milizia era meramente occasionale, nonostante la denominazione di "s.p.e.", che voleva indicare la costante e pronta disponibilità ad ogni convocazione. Respinta la censura di violazione del principio di uguaglianza, deve altresì escludersi, nella specie, la violazione dell'art. 36 Cost. - stante l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il militare la cui vedova, nel giudizio a quo, agisce per la riversibilità, e la M.V.S.N. - e dello art. 38 Cost. - assunto a parametro dal giudice rimettente senza motivazione alcuna. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui esclude dal diritto a pensione i militari di truppa ed i graduati della disciolta M.V.S.N.).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 37 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art37 · fonte del testo

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